Bonus Casa: le quote di detrazione si ereditano?
di Redazione tecnica - 23/09/2021
Il beneficiario di un immobile in eredità su cui sono presenti delle quote di detrazione per ristrutturazione edilizia, può utilizzare nella dichiarazione dei redditi le rate rimanenti?
Bonus Casa e Successioni: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
Si tratta di un interessante quesito a cui ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 612/2021, specificando le condizioni in cui l’agevolazione continua a valere e quando invece non è più utilizzabile.
Il caso in esame riguarda la fruizione di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, a seguito di trasferimento dell'immobile mortis causa e ai sensi dell’art. 16-bis comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR).
Nell’istanza, il contribuente ha fatto presente la seguente situazione:
- la moglie ha ereditato per successione dal padre una quota (1/4) di proprietà di un immobile, acquisendo anche il diritto a godere delle detrazioni residue spettanti per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- a seguito del decesso anche della moglie, l'istante e la figlia, in qualità di eredi, hanno ricevuto in pari quota la proprietà dell'immobile che risulta essere sempre nella disponibilità degli eredi.
Da qui il dubbio: è possibile usufruire nel modello 730 della detrazione per spese relative alla ristrutturazione di un immobile acquisito per successione?
Le quote di detrazione ristrutturazione si ereditano?
L’Agenzia delle Entrate ha quindi richiamato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR, che stabilisce che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Quindi, in caso di acquisizione dell'immobile per successione:
- le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile;
- se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Invece, in caso di vendita o di donazione successiva da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità. Per analogia, si ritiene che, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.
Pertanto, secondo il Fisco, l'istante non potrà beneficiare delle quote residue della detrazione fiscale che la moglie, poi deceduta, aveva acquisito a seguito del decesso del padre che aveva sostenuto le spese.
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