Bonus edifici storici: arriva il decreto

di Redazione tecnica - 22/10/2021

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato definito il decreto del 6 ottobre 2021 del Ministero della Cultura di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, inerente “Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto “Sostegni-bis”).

Bonus interventi edifici storici: il decreto MIC-MEF

Ricordiamo che con il Decreto Sostegni-bis è stato istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che rinviava appunto a un decreto del Ministero della Cultura e del MEF i criteri le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure per l'accesso alle sue risorse. Vediamone i dettagli

Credito d'imposta per interventi su edifici storici: i beneficiari

Possono beneficiare del bonus per il restauro e altri interventi su immobili di interesse storico e artistico le persone fisiche di cui all’articolo 2 del TUIR che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
 

Importo del contributo per interventi su edifici di interesse storico e artistico

Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ognuno di essi.
 

Interventi agevolabili

Il bonus per interventi su edifici di interesse storico e artistico può essere richiesto per:
  • restauro degli edifici di interesse storico e artistico;
  • realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza;
  • interventi conservativi;
  • eliminazione delle barriere architettoniche. 
Sono esclusi i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.
Le spese sostenute sono riconosciute solo i presenza dell’attestazione di un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Modalità presentazione istanze bonus edifici storici

Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta vanno presentate esclusivamente online al ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Dg ABAP) dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Proprio la Dg Abap renderà disponibile online, entro dicembre, il modello da utilizzare.
 
Nella domanda dovranno essere indicati:
  • estremi del provvedimento di tutela dell’edificio;
  • autorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito d’imposta;
  • data di inizio dei lavori;
  • costo complessivo degli interventi,
  • elenco delle lavorazioni e relativi costi;
  • documenti attestanti l’effettività delle spese sostenute.
Le richieste vanno trasmesse alle Soprintendenze territorialmente competenti che verificheranno l’ammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Dg ABAP l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse all’agevolazione fiscale. 
Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg ABAP invia all’Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti beneficiari del credito d’imposta, con i relativi importi ed eventuali variazioni o revoche.
 

Modalità di utilizzo del bonus

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. Va presentato esclusivamente tramite modello F24, attraverso i servizi telematici di ADE.
Inoltre va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto, non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

Cessione del credito

I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione. Per perfezionare la procedura, il beneficiario deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente e l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.

Attività di controllo su utilizzo del credito d'imposta

Le Soprintendenze potranno effettuare controlli sul corretto utilizzo del contributo, riservandosi la possibilità di recuperare la somma maggiorata di interessi e sanzioni nel caso di fruizione indebita.
 
L’Agenzia delle Entrate, effettuate le verifiche di sua competenza, comunicherà telematicamente al Ministero della Cultura i casi in cui il credito d’imposta è stato utilizzato impropriamente. Inoltre il Fisco, entro marzo di ogni anno dovrà trasmettere al ministero della Cultura l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.


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Documenti Allegati

Decreto