Bonus edilizi 2022: gli interventi senza antifrode

di Redazione tecnica - 14/01/2022

Il 12 novembre 2021 è una di quelle date che passeranno alla storia. Dopo anni di detrazioni fiscali in edilizia senza misure di controllo particolari, a partire da questa data sono in vigore le misure antifrode previste dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi abrogate e riconfermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Bonus edilizi: le misure antifrode

In particolare, le misure di controllo già previste per le detrazioni fiscali del 110% sono state estese anche agli altri bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

E, oltre al superbonus, stiamo parlando delle seguenti detrazioni fiscali:

  • bonus ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • ecobonus (articolo 14 del D.L. n. 63/2013);
  • sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • bonus fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013);
  • bonus barriere architettoniche (articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020).

Per tutti gli anni di funzionamento dei suddetti bonus, i contribuenti possono scegliere se fruire della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, oppure optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative, dal 12 novembre 2021:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti.

Bonus edilizi e misure antifrode: le eccezioni

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia libera;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;

fatta eccezione per gli interventi che accedono al bonus facciate.

Bonus edilizi e misure antifrode: gli interventi di edilizia libera

Quali sono gli interventi di edilizia libera che accedono a detrazioni fiscali senza necessità di adempiere alle misure antifrode?

Fatte eccezione del bonus facciate, che come detto richiede sempre queste misure in caso di utilizzo con opzioni alternative, l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (edilizia libera):

  • manutenzione ordinaria;
  • installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Bonus edilizi e misure antifrode: il glossario dell'edilizia libera

Molto più dettagliato è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 che riporta il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.

Si tratta di 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di elementi relative alle seguenti 12 categorie di intervento:

  1. manutenzione ordinaria (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 1) con 25 principali opere alle quali corrispondono 25 principali elementi;
  2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  4. eliminazione delle barriere architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 21) con 5 principali opere alle quali corrispondono 5 principali elementi;
  5. attività di ricerca nel sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. c) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 23) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  6. movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 24) con 3 principali opere alle quali corrispondono 3 principali elementi;
  7. serre mobili stagionali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 25) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  8. pavimentazione di aree pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 27) con 4 principali opere alle quali corrispondono 4 principali elementi;
  9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 28) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9 principali elementi;
  11. manufatti leggeri in strutture ricettive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 16) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
  12. opere contingenti temporanee (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 26) con 6 principali opere alle quali corrispondono 6 principali elementi,

tutte rientranti nel regime giuridico dell’Edilizia libera.

Bonus edilizi e misure antifrode: incrociare i dati

A questo punto occorre determinare quali di questi interventi possono accedere alle detrazioni fiscali richiamate. A esempio, il bonus ristrutturazioni edilizie può essere utilizzato:

  • sulle parti comuni di edifici residenziali per gli interventi di:
    • manutenzione ordinaria;
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia;
  • sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze per gli interventi di:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Chiaro è che occorre fare la dovuta attenzione a non confondere sulla singola unità immobiliare un intervento di manutenzione ordinaria che non accederebbe al bonus ristrutturazioni, da uno di manutenzione straordinaria.



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