Bonus edilizi 2024: ecco tutte le detrazioni per i lavori in casa

di Redazione tecnica - 04/01/2024

Come ogni anno, si è dovuto attendere gli ultimi giorni del 2023 per comprendere quali sono i bonus edilizi utilizzabili per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione della propria abitazione.

Gli ultimi provvedimenti normativi del 2023 e i bonus edilizi a disposizione nel 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), è finalmente possibile definire il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024.

A partire dall'1 gennaio 2024 è andato il pensione il superbonus con aliquota al 110%, ma sono ancora tante le possibilità di detrazione fiscale che è possibile utilizzare nel corso di quest'anno per rifare il look alla propria casa o migliorarla dal punto di vista energetico e strutturale.

In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio di ogni singolo bonus edilizio, prima però vediamo di capire quali sono e le norme da prendere in considerazione:

  • il bonus ristrutturazioni edilizie, meglio conosciuto come bonus casa - è il bonus più longevo anche perché l'unico "strutturale". Prevede una detrazione fiscale del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, che nel corso degli anni sono stati prorogati rispettivamente al 50% e a 96.000 euro. La normativa da prendere in considerazione è formata dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e l'art. 16 del D.L. n. 63/2013;
  • l'ecobonus - è un bonus specifico per gli interventi di riqualificazione energetica disciplinato dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013. L'aliquota può variare dal 50% al 75% con limite di spesa da 40.000 a 60.000 euro per unità immobiliare;
  • il sismabonus - è uno "spin off" del bonus casa, disciplinato dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013. Prevede una detrazione fiscale che varia dal 50% all'85% con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e viene concesso nel caso in cui l'intervento comporti un miglioramento della classe sismica dell'edificio;
  • l'ecosismabonus - è il meno conosciuto tra i bonus edilizi ma anche il più conveniente visto che consente l'utilizzo di una detrazione che varia dall'80% al 85% con limite di spesa di 136.000 euro per unità immobiliare. Viene concesso nel caso in cui si combinano insieme gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. La norma da prendere come riferimento è l'art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013;
  • il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che il D.L. n. 212/2023 ha modificato consentendone l'utilizzo esclusivamente agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I limiti di spesa sono variabili in funzione del soggetto beneficiario e la norma di riferimento è l'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • il superbonus - disciplinato dall'art. 119 del Decreto Rilancio che nel corso di questi 3 anni e mezzo è stato modificato da 30 provvedimenti normativi. Ad oggi consente una detrazione del 70% sulle spese sostenute nel 2024 (nel 2025 diminuirà al 65%) per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Oltre ai bonus riservati agli interventi edilizi, esistono anche altri due bonus:

  • il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013), che può essere utilizzato nel 2024 per portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per l'arredo di un'immobile che ha beneficiato del bonus per le ristrutturazioni edilizie, con limite di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare;
  • il bonus verde (art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017) che consente la riqualificazione delle aree verdi di edifici privati con una detrazione del 36% con limite di spesa pari a di 5.000 euro per unità immobiliare.
CONTINUA A LEGGERE

© Riproduzione riservata