Bonus edilizi 2025 e calcolo massimali: il rebus dopo la Legge di Bilancio
di Luciano Ficarelli - 14/01/2025
La modifica sulle detrazioni relative alle spese sostenute sta mettendo a dura prova i contribuenti alle prese con la quantificazione del risparmio fiscale soprattutto qualora tali spese siano di rilevante ammontare.
Calcolo limite massimo di spesa: per chi, quanto e come
Diciamo subito che il problema è limitato ai più fortunati che dichiarano redditi superiori a 75.000 euro a cui vanno applicati dei coefficienti per determinare il limite di spesa ammesso in detrazione.
A sancire questa regola è la nuova Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio) che, al comma 10 dell’art. 1, ha introdotto il nuovo art. 16-ter al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Con questo nuovo articolo si prevedono dei limiti massimi per il calcolo delle detrazioni che partono da un importo base di:
- 14.000 euro per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a 100.001 euro.
Ma non è finita qui. Gli importi base sopra indicati devono essere moltiplicati per un coefficiente pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Esempio pratico
Ci ha scritto un gentile lettore che sta per iniziare un intervento di ristrutturazione sulla sua abitazione principale e chiede di fare luce sul calcolo delle detrazioni. In particolare, l’intervento previsto nel 2025 costerà all’incirca 200.000 euro, mentre il suo reddito è superiore a 75.000 euro ma inferiore a 100.000 euro e non ha figli a carico. Considerato che fino al 31 dicembre 2024 la spesa di 200.000 euro prevedeva una detrazione del 50% in dieci rate costanti annuali di 10.000 euro, il dubbio sta nel sapere se il massimale (7.000 euro pari a € 14.000 x 0,5) vada confrontato:
- con la detrazione annua (10.000 euro);
- con la spesa totale (200.000 euro) con detrazione solo nel primo anno;
- con la spesa totale, per la porzione "di pertinenza" dell’anno considerato (20.000 euro pari a € 200.000 / 10 anni).
L’attenzione mediatica posta sulla riduzione delle detrazioni, come anche il tema della modifica radicale (ed epocale) delle stesse, può in effetti portare il contribuente a concentrarsi sulle modifiche operate sulle detrazioni e non sulla spesa. Lo stesso titolo del nuovo articolo 16-ter del TUIR (“Riordino delle detrazioni”) non aiuta a comprendere su quali valori si sia agito.
Dalla lettura del comma 1 del nuovo articolo 16-ter del TUIR (“Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base … (omissis …) per il coefficiente … (omissis …)” si desume che la modifica è stata effettuata sul massimale di spesa e non sulle detrazioni.
Per il combinato disposto con il successivo comma 5 del nuovo citato articolo, secondo cui per gli oneri relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno, il dubbio posto dal gentile lettore può essere risolto affermando che il metodo di calcolo è quello ipotizzato nel caso c), vale a dire: il massimale (7.000 euro) calcolato applicando l’importo base e i coefficienti previsti (€ 14.000 x 0,5) va confrontato con la rata di spesa riferita a ciascun anno (20.000 euro pari a € 200.000 / 10 anni).
In pratica, con i seguenti parametri:
- Reddito complessivo superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro senza figli a carico;
- Spesa sostenuta di 200.000 euro;
il valore dei limiti di spesa e delle detrazioni sarà il seguente:
- 7.000 euro (limite di spesa ammesso in detrazione per l’anno 2025);
- 3.500 euro (detrazione da indicare in dichiarazione dei redditi per l’anno 2025).
Nell’anno successivo potrebbe verificarsi una variazione in difetto del reddito complessivo. Se tale reddito scendesse sotto il limite dei 75.001 euro, il contribuente beneficerebbe della detrazione massima sulla spesa sostenuta nel 2025. In questo caso, il limite di spesa ammesso alle detrazioni per l’anno 2026 non sarebbe più calcolato con l’applicazione dei parametri e consentirebbe di indicare la rata di spesa di 20.000 euro per intero e di detrarre 10.000 euro.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
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