Bonus edilizi e Cessione del credito: nuove indicazioni dal Fisco per le imprese
di Luciano Ficarelli - 04/02/2025
Le imprese di costruzione che realizzano nuovi fabbricati dopo la demolizione di interi edifici esistenti, sono tra i soggetti ammessi alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico ex art. 16 D.L. 63/2013, di efficientamento energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 e per l’abbattimento delle barriere architettoniche ex art. 119-ter D.L. 34/2020.
Interventi di riduzione del rischio sismico
L’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013 prevede una detrazione dall’imposta lorda IRPEF o IRES fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare esistente prima della demolizione. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione è alternativa alla concessione del sismabonus acquisti a favore degli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite.
Interventi di efficientamento energetico
L’art. 14 del D.L. 63/2013 disciplina, invece, la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione è ammessa con riferimento alla volumetria esistente ante operam ed è esclusa per la volumetria aggiuntiva ottenuta alla fine dei lavori (interpello n. 781 del 16 novembre 2021). Tale agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione.
Con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Nello stesso documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del D.L. 63/2013 (sismabonus)”.
Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
L’art. 119-ter prevede al 1° comma che ai “contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi n. 917/1986, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.
A differenza delle persone fisiche, i limiti di spesa su cui si calcolano le detrazioni ammesse per l’impresa di costruzioni sono parametrati al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati e sono, quindi, calcolati su componenti diversi dal prezzo globale a cui fanno riferimento i privati per calcolare la detrazione ammessa.
Il costo analitico sostenuto, pertanto, è un processo contabile che avviene in cantiere attraverso un’analisi dei materiali di costruzione e dei servizi utilizzati dall’impresa. Il documento più adatto ad individuare correttamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi è il Giornale dei Lavori, sempre presente in cantiere la cui compilazione è a cura del Direttore dei Lavori che ha l’obbligo di registrare giornalmente tutte le attività che si svolgono e che concorrono a formare voci di spesa nella realizzazione dei lavori. Tale documento rappresenta il primo strumento utile al D.L. per la successiva compilazione di:
- libretto misure che riporta il calcolo analitico delle quantità senza i prezzi coerentemente ai lavori svolti in un determinato intervallo di tempo;
- registro di contabilità (riferito a quell’ intervallo di data delle opere realizzate);
- Stato Avanzamento Lavori di tutte le lavorazioni eseguite, completate o in partita provvisoria al fine di emettere il certificato di pagamento corrispondente all’’importo che il Committente deve pagare all’Appaltatore.
Quindi, mentre la persona fisica fa riferimento semplicemente alla fattura ricevuta dall’impresa e al bonifico eseguito, l’impresa di costruzioni attua un procedimento completamente diverso.
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