Bonus edilizi per le imprese: cosa resta nel 2025?
di Cristian Angeli - 27/02/2024
Attualmente, nel variegato panorama delle agevolazioni fiscali edilizie, ce n’è una quasi per ogni situazione, nonostante la fine del Superbonus 110%. Ad esclusione degli interventi che si configurano quali “nuove costruzioni”, sono molteplici le tipologie di lavori sul cui costo possono essere applicate percentuali di detrazione vantaggiose. Ma soprattutto, sono molteplici le tipologie di committenti che possono accedere ai benefici.
Bonus edilizi: il quadro delle scadenze
Se il Superbonus (DL 34/2020, art. 119) è esclusivamente dedicato alle persone fisiche che percepiscono redditi assoggettati all’Irpef, così come il Bonus ristrutturazioni (Tuir, art. 16-bis), lo stesso non vale per l’Ecobonus (DL 63/2013, art. 14) e per il Sismabonus (DL 63/2013, art. 16), che spettano anche quando ad eseguire gli interventi siano percettori di redditi d’impresa assoggettati all’Ires, come società di persone o di capitali. Tuttavia, entrambi detti bonus scadranno alla fine dell’anno in corso, e apparentemente ciò significa che le società saranno tagliate fuori dall’edilizia agevolata a partire dal 1° gennaio 2025. Ma non è proprio così.
Innanzitutto, il quadro delle scadenze appena delineato non deve essere visto in maniera fatalistica, perché le società hanno ancora a disposizione 10 mesi pieni per realizzare interventi che possono accedere ad Ecobonus o Sismabonus, cosicché affrettarsi a completarli entro l’anno, pianificando con attenzione i lavori, può essere la chiave per ottenere consistenti risparmi fiscali. Ma anche nel caso in cui ciò non fosse possibile, le opportunità offerte dall’ordinamento alle imprese non terminano del tutto con il 2024.
Oltre al bonus barriere architettoniche resta infatti a disposizione uno strumento molto interessante, soprattutto per le imprese di costruzioni che si occupano anche della vendita degli immobili. L’anno prossimo, infatti, sarà ancora possibile offrire ai propri clienti il bonus “acquisti” (Tuir, art. 16-bis, co. 3). Per quanto, come vedremo, detto bonus non spetta direttamente all’impresa che esegue i lavori, esso rappresenta comunque un forte strumento “commerciale”, nel senso che la vendita degli immobili, diventando più conveniente per gli acquirenti, diventa allo stesso modo più attrattiva.
L’ultimo anno di Ecobonus e Sismabonus
Nel 2024, come accennato, Ecobonus e Sismabonus sono ancora disponibili, e analizzarli permette di comprendere se e come usufruirne al più presto.
Le tipologie di interventi che danno diritto all’Ecobonus sono le più varie, come la riqualificazione energetica volta a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda anche per usi industriali, e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Sono molti anche gli edifici sui quali possono essere eseguiti i lavori agevolabili, poiché non sono specificate categorie catastali esclusive: via libera, quindi, anche ai lavori su immobili strumentali per l’attività d’impresa, purché risultino già esistenti e a condizione che siano già dotati di impianto di riscaldamento. Per il Sismabonus, invece, è necessario migliorare le prestazioni sismiche di edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, 2 e 3), così come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Se, infine, la società è proprietaria di un grande edificio, che presenta parti comuni a più unità, ecco che allora le possibilità di risparmio fiscale per il 2024 sono anche più vantaggiose, potendosi applicare la versione congiunta dei due bonus, il c.d. Ecosismabonus (DL 63/2013, art. 14, co. 2-quater). Quest’ultimo richiede il rispetto sia dei requisiti del co. 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013, e cioè che l’intervento riguardi edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, e comporti la riduzione di almeno una classe di rischio sismico, sia i requisiti previsti dal co. 2-quater dell’art. 14 dello stesso DL, e cioè che l’intervento interessi più del 25% di superficie disperdente lorda di un edificio le cui unità principali siano già dotate di impianto di riscaldamento.
Se tali requisiti sono rispettati, la società può applicare un’aliquota di detrazione dell’80% o dell’85% (in base al singolo o doppio salto di classe), fino a un massimo di spesa da calcolare moltiplicando 136.000 euro per il numero di unità presenti nell’edificio. Fruendo dell’Ecosismabonus per i lavori sulle parti comuni, inoltre, rimane possibile agevolare autonomamente gli interventi sulle singole unità, sommando all’Ecosismabonus tanti altri Ecobonus quante sono le unità.
Insomma, è evidente che i 10 mesi ancora a disposizione del 2024 sono cruciali per le imprese interessate a ristrutturare i loro immobili ottenendo risparmi fiscali cospicui, cosicché risulta fondamentale affidarsi a professionisti in grado di gestire tutte le pratiche tecniche necessarie a sfruttare al meglio tali possibilità nel tempo che resta.
Gli strumenti a disposizione nel 2025
Quanto appena delineato, come detto, sarà possibile fino al 31 dicembre 2024. Per le società, cioè, dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile fruire di alcuna detrazione Ires né per gli interventi di efficientamento energetico né per quelli antisismici. Ciò non significa, però, che la normativa fiscale non avrà più nulla da offrire a tali soggetti.
Oltre al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche che, nella sua nuova formulazione introdotta dal DL212/2023 agevola solo le opere di adeguamento di scale, rampe, montacarichi e ascensori, resterà infatti in vigore nel 2025 anche la detrazione di tipo “acquisti” di cui all’art. 16-bis, co. 3 del Tuir. Quest’ultima, nel dettaglio, consente a coloro che acquistano unità ristrutturate o restaurate direttamente dall’impresa che ha eseguito i lavori di ottenere una detrazione da ripartire in 10 anni, pari al 36% calcolato sul 25% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di spesa agevolabile pari a 48.000 euro. Per permettere ai propri clienti l’accesso a tale detrazione, l’impresa deve procedere alla vendita dell’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
È evidente che tale operazione, pur non assegnando all’impresa alcun vantaggio diretto, offre potenzialità che non vanno sottovalutate. Il bonus “acquisti”, infatti, rappresenta in un certo senso un “servizio” che l’impresa mette a disposizione dell’acquirente, che potrà essere gestito (come tutti i servizi) in chiave commerciale, con un effetto “leva” che rende indubbiamente più attrattiva la vendita delle unità immobiliari, anche a prezzi superiori rispetto agli immobili per i quali il bonus acquisti è precluso.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e
contenzioso
www.cristianangeli.it
© Riproduzione riservata
- Tag: