Bonus edilizi: visto e asseverazione non detraibili per le spese 2021

di Redazione tecnica - 18/01/2022

Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) ha previsto un particolare regime per i bonus edilizi che vengono fruiti mediante opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Un regime valido dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui il Decreto antifrode stesso è stato abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Decreto Antifrode

Entrando nel dettaglio, a cause delle frodi fiscali individuate dall’Agenzia delle Entrate, il Governo ha deciso di intervenire con un provvedimento d’urgenza finalizzato ad inserire un doppio sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Dal 12 novembre 2021, in caso di ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus facciate (per citare i più utilizzati) fruiti tramite sconto in fattura o cessione del credito, è indispensabile:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Il problema è che in fase di definizione del provvedimento emergenziale hanno “dimenticato” che questi documenti necessitano di lavoro qualificato e che i relativi costi non possono essere portati in detrazione.

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Legge di Bilancio 2022

Proprio per questo motivo (ma i motivi sono anche altri), la Legge di Bilancio 2022 ha abrogato il Decreto antifrode e rimesso interamente i suoi contenuti con alcune modifiche. Tra queste la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus fiscali.

Ma le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 non rappresentano una “interpretazione autentica” delle norme contenute nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 157/2021 sia stato abrogato porta alla necessaria conseguenza che gli interventi che hanno utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 non potranno portare in detrazione le spese per i visti, le asseverazioni e le attestazioni. Chiaramente stiamo parlando delle "spese sostenute", quindi, se l'intervento è stato realizzato in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici sono state effettuale nel 2022, valgono le regole post Legge di Bilancio 2022.



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