Bonus edilizi e bonifico parlante: esempi di errori e come risolverli
di Luciano Ficarelli - 23/05/2023
Il “bonifico parlante” è una modalità di invio di somme di denaro a favore del beneficiario in cui devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 3 dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41):
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o la partita iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- la causale del pagamento (cioè tipologia di intervento e norma di riferimento).
Bonifico parlante: la causale
La causale dipende dalla tipologia di intervento:
- manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni), straordinaria, ristrutturazione edilizia e sismabonus: art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986;
- bonus facciate: art. 1, commi 219-224, L. n. 160 del 27 dicembre 2019;
- ecobonus (risparmio energetico): art. 1 commi 344-347 legge 296/2006 oppure art. 14 D.L. 63/2013;
- acquisto case antisismiche (sismabonus acquisti): art. 46-quater D.L. del 24/04/2017 n. 50;
- superbonus: poiché il superbonus comprende diverse tipologie di interventi, sono ammesse le diciture art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 oppure, in assenza di interventi di riduzione del rischio sismico, art. 1 commi 344-347 legge 296 / 2006 oppure art. 14 D.L. 63/2013. Questa agevolazione era stata già prevista dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 21 maggio 2014 che così recita: “nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% (oggi 8%), si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa (e viceversa)”.
- bonus mobili: art. 16, comma 2, DL 63/2013;
- bonus verde: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 12-15.
Solo per questi due ultimi bonus può essere sufficiente anche il pagamento tramite carta di debito o credito. E se il pagamento è disposto comunque con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico parlante. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
Ritenuta d’acconto
La caratteristica principale del bonifico parlante è che all’arrivo in banca o Poste queste trattengono una ritenuta d’acconto nella misura dell’8% a titolo di imposte. In sostanza, fungono da sostituti d’imposta del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Questa procedura è stata prevista dall’art. 25 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento (oggi 8%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”
Bonifico ordinario al posto di quello parlante
Ma cosa succede se l’acquirente effettua un bonifico ordinario invece di un bonifico parlante?
In base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 7 giugno 2012, il bonifico ordinario non è ammesso ai fini della detrazione delle spese sostenute. Occorrerà, sempre secondo l’Agenzia, farsi restituire il denaro dal fornitore e ripetere correttamente il bonifico nella modalità “parlante”. La correzione, però, potrebbe causare un problema quando ci si accorge dell’errata modalità a ridosso della dichiarazione dei redditi che viene compilata e inviata l’anno successivo al sostenimento delle spese. In questo caso, la detrazione non sarà più ammessa per l’anno in cui le spese sono state sostenute (e probabilmente anche l’anno in cui gli interventi sono stati realizzati) ma dovrà essere inserita nella dichiarazione dell’anno in cui le spese sono state pagate con bonifico bancario parlante.
Esempio: il Sig. Gimondi ha effettuato la sostituzione della caldaia nel 2022 per € 4.000 ed ha pagato il fornitore con bonifico ordinario a settembre 2022. Consegnati i documenti per la dichiarazione da fare a giugno 2023, il commercialista gli ha fatto notare che la spesa non è detraibile. Il Sig. Gimondi, per detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi dovrà ripetere il pagamento, sperando che il fornitore sia disposto a bonificargli le 4.000 euro incassate e ricevere il nuovo pagamento con bonifico parlante. Poiché il pagamento sarà effettuato nell’anno 2023, la spesa potrà essere detratta nella dichiarazione da fare a giugno 2024.
A risolvere la delicata questione è stata la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43 del 18 novembre 2016 con la quale ha affermato che “tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Può ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria”.
Così, il buon Sig. Gimondi, appena il commercialista gli dice che la spesa non è detraibile, chiederà al suo rivenditore di caldaie di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva in modo da evitare la ripetizione del bonifico e così potrà inserire la spesa tra le detrazioni ammesse per l’anno 2022.
A tale proposito, però, la domanda nasce spontanea: ma quali sono i casi in cui è impossibile ripetere il bonifico in modo corretto? L’Agenzia delle Entrate non ha dato una risposta. Per cui, si ritiene che i casi potrebbero identificarsi nel decesso del fornitore, nella chiusura dell’attività, nel trasferimento all’estero del fornitore e quindi del conto corrente, nel semplice rifiuto del fornitore che non ha la provvista sufficiente.
Beneficiario del bonus diverso dall’intestazione della fattura
Ma il Sig. Gimondi non si è fatto mancare niente e, per sua distrazione, ha fatto intestare la fattura d’acquisto alla moglie, anziché a nome proprio, ed ha pagato il bonifico a nome suo.
Con la Circolare 4 aprile 2017 n. 7, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per sanare questo errore disponendo che “Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5)”.
Pertanto, il Sig. Gimondi avrà cura di annotare sulla fattura, anche a penna e successivamente alla sua emissione, con il suo nominativo e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento della spesa.
Bonifico effettuato da un conto corrente non intestato al beneficiario della detrazione
Potrebbe sembrare una barzelletta, ma il Sig. Gimondi, all’epoca dell’acquisto della caldaia, non era intestatario di un conto corrente bancario ed ha effettuato il bonifico per l’acquisto della caldaia dal conto di un parente.
Fortunatamente, non ci sono problemi per questo presunto errore. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 17 del 24 aprile 2015, paragrafo 3.1, ha affermato che “nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.”.
Attenzione però: ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del Tuir le spese edili agevolate devono essere «sostenute ed effettivamente rimaste a carico» di chi vuole portarle in detrazione. Per tale motivo, in assenza di un conto corrente intestato al beneficiario, sarebbe opportuno effettuare un versamento a favore del correntista da parte del beneficiario stesso per evitare contestazioni, ben consci che un versamento ingiustificato in contanti di 4.000 euro o non coerente con il profilo di rischio del cliente, in base all’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, anche se l’importo non è eccedente la nuova soglia prevista di 5.000 euro, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF da parte della banca.
In conclusione, sarebbe buona prassi accendere un conto corrente prima di decidere di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia detraibili.
Detrazione a favore di familiari conviventi senza cointestazione delle fatture e dei bonifici
Può capitare che, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente ha chiesto di suddividere le detrazioni con il coniuge perché non risulta sufficientemente capiente e rischia di perdere la detraibilità di parte delle spese. Ma le fatture e i bonifici sono intestati solo a lui.
In questo caso, a risolvere il problema è la Circolare 11 del 21 maggio del 2014 che, al paragrafo 4.1 dice che se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo dei due soggetti e la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
La stessa circolare precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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