Bonus energia, ok ai crediti per il quarto trimestre 2022

di Redazione tecnica - 09/12/2022

Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni relative alle modalità di attuazione sulla cessione e sulla tracciabilità dei crediti d’imposta a seguito dell’estensione dei bonus per l’acquisto di prodotti energetici.

Bonus energia: il nuovo provvedimento del Fisco

Salvo quanto diversamente previsto dal documento stesso, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta previsti dal D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022:

  1. credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, pari al 30% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore, pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022.

Bonus energia: compensazione o cessione del credito d'imposta

Come specificato nel provvedimento, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite F24 fino al 30 giugno 2023, eccetto per la categoria e), che ha tempo fino al 31 marzo 2023.

Analogamente, i crediti possono essere ceduti dal 6 dicembre 2022 fino al:

  • 22 marzo 2023 per i crediti d’imposta delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica;
  • 21 giugno 2023 per tutte le altre categorie di beneficiari.

La cessione è possibile alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione;
  • i beneficiari richiedono il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione;
  • il cessionario successivamente lo utilizza con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per l’impresa cedente.

Inoltre, considerata la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, il provvedimento estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022, tenendo conto naturalmente delle diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Per altro vengono recepite le nuove scadenze previste dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater) per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Infine, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.



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