Bonus Facciate 2021, l'Agenzia delle Entrate su beneficiari e requisiti di accesso

di Redazione tecnica - 01/09/2021

Con la risposta n. 574 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata a chiarire quali sono i soggetti che possono accedere al Bonus Facciate e i requisiti di accesso previsti dalla norma

Cos'è il bonus facciate

Ricordiamo che l’agevolazione è stata prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) e consiste in una detrazione d’imposta del 90%, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Requisiti di accesso al Bonus Facciate

Questi i requisiti fondamentali per l’accesso al Bonus Facciate:

  • gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come previsto dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
  • gli interventi vanno realizzati esclusivamente su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • le spese vanno documentate, essere sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A chi spetta il Bonus Facciate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, compresa l’enfiteusi.

Nel caso specifico, un'associazione privata e apolitica senza scopo di lucro, con sede in un antico edificio plurisecolare occupato proprio in base ad un diritto di enfiteusi e titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria, ha chiesto la sussistenza del diritto soggettivo per fruire del Bonus Facciate.

Facendo riferimento alla circolare n. 2/E del 2020, l’AdE ha chiarito che:

  • l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
  • la detrazione viene effettuata dall'imposta lorda e non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (potranno usufruirne solo se possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, in diminuzione della corrispondente imposta lorda);
  • sono ammessi al "bonus facciate" le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR), non titolari di reddito d'impresa, nonché soggetti titolari di reddito d'impresa;
  • i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente il predetto avvio.

Requisiti e beneficiari del Bonus Facciate

In particolare, i soggetti beneficiari devono:

  • possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In base a questi presupposti, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva in quanto l'istante occupa l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un diritto di enfiteusi, diritto reale di godimento che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile).

Quindi il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso all'agevolazione Bonus Facciate.



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