Bonus facciate 2021: il requisito di visibilità su strada pubblica
di Redazione tecnica - 13/05/2021
Aggiornato il: 27/12/2021
Bonus facciate: la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223) ha previsto una detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
Indice degli argomenti
- Bonus facciate: i 3
requisiti
- Bonus
facciate: la visibilità delle facciate
-
Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi
spetta
-
Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi
non spetta
-
Bonus facciate e visibilità delle facciate: la risposta
dell'Agenzia delle Entrate
-
Bonus facciate: via libera a sconto in fattura e cessione del
credito
Bonus facciate: i 3 requisiti
Per poter accedere alla detrazione fiscale del 90%, la norma prevede che siano rispettati 3 requisiti:
- la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata, che devono essere ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
- la seconda riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire;
- la terza le facciate che devono essere visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate: la visibilità delle facciate
Sulla visibilità delle facciate l'Agenzia delle Entrate è intervenuta diverse volte rispondendo agli interpelli dei contribuenti. L'ultimo intervento è quello arrivato con la risposta n. 337 del 12 maggio 2021 che chiarisce ulteriormente questo requisito.
Nel nuovo interpello presentato al Fisco, un condominio intende realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera. L'istante precisa che il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale) di accesso al residence, invece, il lato sud della detta palazzina è visibile da una "via" che è parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada "privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.
Chiede, quindi, se è possibile riconoscerne un "uso pubblico" e beneficiare della detrazione fiscale del 90%.
Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi spetta
Come già rilevato, sull'argomento diversi sono gli interventi del Fisco che anche questa volta ha ricordato che gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Ha anche ricordato che gli interventi devono essere realizzati sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali interventi non spetta
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Bonus facciate e visibilità delle facciate: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, l'Istante dichiara che intende fruire del bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una "via", privata ma "ad uso pubblico".
Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che "si condivide l'interpretazione, che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate".
Pertanto, fermo restando che la valutazione, in concreto se la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate, la risposta precisa che, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse all'agevolazione.
Bonus facciate: via libera a sconto in fattura e cessione del credito
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che come previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) anche per le spese sostenute nel 2021 i contribuenti possono optare al posto della detrazione diretta:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura);
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione (cessione del credito).
Opzioni le cui modalità attuative sono state disciplinate dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo 2021, prot. 83933.
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