Bonus facciate 2021 solo per interventi effettivamente realizzati
di Redazione tecnica - 22/10/2021
Ha fatto molto discutere (e lo sta facendo ancora) la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 903-521/2021 del 7 luglio 2021 con il quale un contribuente ha chiesto chiarimenti sulla fruizione del bonus facciate per interventi da completare oltre il 31 dicembre 2021 (data dell'attuale scadenza della detrazione fiscale).
Bonus Facciate: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Il dubbio esposto dal contribuente riguardava la possibilità di portare in detrazione le spese utilizzando l'opzione dello sconto in fattura, nel caso in cui la quota del 10% restante (oltre il 90%) fosse stata saldata entro il 31 dicembre 2021 per lavori conclusisi successivamente. Una domanda importante, in considerazione dell'attuale data di scadenza per il bonus facciate.
L'Agenzia delle Entrate aveva risposto all'istante (un condominio) che è possibile beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati anche se non terminati, laddove il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Una risposta che da una parte ha chiarito un dubbio e dall'altra ne ha fatto sorgere altri. Sostanzialmente, è possibile avviare i lavori il (ad esempio) il 30 dicembre 2021, saldare subito il 10% dell'intero importo e lasciare il restante 90% come sconto in fattura da parte dell'impresa? Una domanda di non poco conto.
Bonus Facciate: il chiarimento del MEF
A chiarire definitivamente (o quasi) ogni dubbio ci ha pensato il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispondendo all'interrogazione in commissione 5-06751 in data 5 ottobre 2021.
Gli interroganti hanno chiesto lumi sulla risposta all'interpello 903-521/2021 in cui la direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al «Bonus facciate», pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.
Il MEF è stato (poco) chiaro e ha risposto nel seguente modo.
Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l'opzione può essere esercitata anche relativamente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 1-bis del ripetuto articolo 121 del decreto Rilancio prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori» e, per gli interventi ammessi al Superbonus, «gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E l'Agenzia delle entrate ha, al riguardo, precisato che:
- in relazione agli interventi elencati nel comma 2 dell'articolo 121 – compresi, dunque, quelli ammessi al bonus facciate – è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori;
- per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento stesso.
Come già evidenziato in sede di risposta dall'interrogazione n. 5-06307 presentata dall'Onorevole Terzoni e svolta presso questa Commissione in data 23 giugno 2021 la locuzione secondo cui «L'opzione ... può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ...», contenuta nel citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio, deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l'opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.
Ciò premesso, si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Giova, inoltre, ricordare che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Non è ancora chiarissimo se gli interventi che possono essere portanti in detrazione sono solo quelli "effettivamente realizzati nel 2021" o anche quelli che "saranno completati oltre il 31 dicembre 2021". Differenza non di poco conto!
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