Bonus facciate 2022: cosa prevede la nuova legge di Bilancio
di Redazione tecnica - 28/12/2021
Bonus Facciate e legge di Bilancio 2022: l’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione di prospetti e superfici opache verticali è stata confermata a Palazzo Madama e per il varo ufficiale si attende a breve l’ok anche dalla Camera. Attenzione però: come si vocifera già da un po’ di tempo, tempi e modalità di fruizione saranno differenti rispetto a quanto previsto nel 2020 e 2021.
Cos’è il bonus facciate
Ricordiamo che con la legge di Bilancio 2020 è stato introdotto il c.d. “bonus facciate”: una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) concessa per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Tale detrazione attualmente è pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” finora non sono stati previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. Inoltre fino al c.d. “Decreto Antifrode” non era prevista nemmeno l’asseverazione delle spese sostenute.
Bonus Facciate: interventi ammessi
Il “bonus facciate” è utilizzabile per spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Non spetta, nel caso di interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B, indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
- Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Rientrano in detrazione gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, comprendendo tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale che sia sugli altri lati dell’edificio (intero perimetro esterno).
In particolare, il Bonus Facciate spetta per gli interventi:
- di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- effettuati su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- effettuati su strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico)
Sono esclusi gli interventi:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
- superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- riverniciatura degli scuri e delle persiane
- interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
- interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Ad esempio, non può essere richiesti per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
Bonus Facciate: a chi spetta
Il Bonus Facciate può essere richiesto da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni);
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto, ai sensi della
legge n. 76/2016, a condizione che:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
A chi non spetta la detrazione
La detrazione non spetta:
- a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione;
- a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
- ai contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no tax area).
Le ultime due categorie possono però optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Bonus Facciate: le alternative alla detrazione
Oltre che tramite una detrazione dal credito di imposta in dieci rate annuali di uguale importo, il Bonus Facciate può essere utilizzato optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ossia per:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
- cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020. La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Bonus Facciate: le novità in legge di Bilancio 2022
Il Bonus Facciate è stato confermato anche per il 2022, come già approvato in Senato nella legge di Bilancio. Ci sono delle sostanziali differenze con gli anni precedenti, contenute nei commi 29 e 39 dell’art. 1.
In particolare, il comma 39 recita testualmente “All’art. 1 comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.
Quindi, le prime due grosse novità per il Bonus Facciate 2022 riguardano:
- la durata della proroga, di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi;
- l’entità della detrazione, che dal 90% è scesa al 60%.
Altra importante differenza è quella introdotta dal comma 29 dello stesso art. 1, riguardante le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrode”) nella legge di Bilancio.
Ricordiamo che con tale decreto è stato introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico. Esso verrà abrogato e le disposizioni contenute verranno inserite, con alcune modifiche, tra le norme della legge di Bilancio 2022.
In particolare, il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però:
- degli interventi di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 280/2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale;
- degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il riferimento è proprio al Bonus Facciate: anche se l’intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore.
Questo significa che dal 1° gennaio 2022 saranno presenti tre diversi regimi legati all'agevolazione:
- interventi eseguiti con spese sostenute entro il 12 novembre 2021: nessuna asseverazione richiesta e nessun riferimento a prezzari;
- interventi con spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021: a seguito della pubblicazione del Decreto Antifrode, introdotto l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese sostenute. Parcelle ed interventi del tecnico asseveratore a carico del contribuente.
- interventi con spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022: confermato l'obbligo di visto di conformità e dell'asseverazione delle spese, anche per importi uguali o inferuiori a 10mila euro. Dall'anno nuovo, le spese sostenute per l'asseverazione potranno essere detratte.
© Riproduzione riservata
- Tag: