Bonus facciate 60%: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate
di Redazione tecnica - 01/10/2022
L’Agenzia delle Entrate ha “prontamente” aggiornato la Guida al Bonus Facciate, relativa alle agevolazioni fiscali per lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Del resto sono passati "soltanto" 9 mesi da quando la legge n. 234/2021 ha prorogato la misura per tutto il 2022, diminuendo la percentuale di detrazione prevista dal 90% al 60% e ponendo come scadenza il 31 dicembre 2022. Ecco quindi che, a ben 3 mesi dalla scadenza definitiva della misura (salvo colpi di scena), è stato pubblicato il nuovo documento, nel quale sono presenti importanti modifiche. Vediamole nel dettaglio.
Bonus Facciate 60%: la Guida aggiornata
Introdotta con la legge di bilancio 2020 (art.1, commi 219-224 della legge n. 160/2019) il “bonus facciate” è un’agevolazione fiscale destinata alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici, anche strumentali.
Mentre inizialmente la detrazione d’imposta era pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021, per il 2022 la detrazione è scesa al 60%. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese. Un’importante differenza rispetto ad altre agevolazioni è che non sono previsti massimali di spesa o sulla detrazione stessa.
Attenzione però alle date di inizio lavori e dei pagamenti e ai soggetti coinvolti. Come specificato nell'aggiornamento della Guida:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
- le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2023, le rate versate dal condomino nel 2022 non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, nel 2022 o nel 2023 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2022) danno diritto al bonus.
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. La scelta va comunicata in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Il visto di conformità e l'asseverazione delle spese
L’assenza di massimali di spesa e l’alta percentuale di detrazione prevista fino al 31 dicembre 2021, ha fatto finire nell’occhio del ciclone il Bonus Facciate: l’agevolazione è stata infatti ritenuta una di quelle più utilizzate per le frodi fiscali legate alla cessione dei crediti. Per questo motivo, per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti.
Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Tali adempimenti non sono necessari in questi casi:
- utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
- comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021.
Cumulabilità del Bonus Facciate con altre detrazioni
Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto). Data la possibile sovrapposizione, il contribuente può utilizzare soltanto un’agevolazione dovrà quindi rispettare gli adempimenti legati a quella che ha scelto.
Inoltre il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g del Tuir.
A chi spetta la detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche titolari di reddito d’impresa) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dei lavori.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
- i conviventi di fatto.
Interventi ammessi al Bonus Facciate
L’Agenzia delle Entrate ricorda che è possibile richiedere il Bonus facciate per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non spetta, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di demoricostruzione.
Gli edifici devono essere situati nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così distinte:
- Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda sostanzialmente tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, per esempio per un immobile che si trova al termine di una strada privata.
Sono escluse le spese per:
- interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
- interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.
Sono detraibili anche le spese relative a:
- acquisto dei materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Principali adempimenti legati al Bonus Facciate
L'Agenzia ricorda che i pagamenti relativi alle spese sostenute per inteventi di recupero o restauro delle facciate vanno effettuati con bonifico parlante. Sono esenti da tale disposizione i titolari di reddito d’impresa.
È necessario conservare:
- fatture;
- ricevuta del bonifico;
- abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
- domanda di accatastamento, per immobili non censiti;
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali;
- consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.
Nel caso di interventi di efficienza energetica (influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) è necessario conservare:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”;
- asseverazione di un tecnico abilitato;
- attestato di prestazione energetica (APE);
- copia della relazione tecnica;
- schede tecniche dei materiali e componenti edilizi impiegati (e marcatura CE);
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Ad ENEA, nel caso di interventi di efficienza energetica, va appunto inviata anche la scheda descrittiva degli interventi realizzati, contenente:
- dati di chi sostiene le spese;
- tipo di intervento;
- dati dell’edificio;
- risparmio annuo di energia conseguito;
- costo dell’intervento;
- importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
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