Bonus Facciate e Condominio: valido anche senza delibera?
di Redazione tecnica - 29/09/2021
Bonus facciate e agevolazioni fiscali: di solito, tra i documenti da presentare per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è richiesta la delibera assembleare dei condòmini di approvazione all’esecuzione lavori. Cosa succede se manca? Il beneficio è sicuramente perso? Dipende dalle circostanze, come dimostra la risposta n. 628/2021 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito a una Fondazione.
Bonus Facciate e condominio: nuova risposta del Fisco
Nello specifico, la Fondazione aveva venduto degli immobili in diversi edifici di cui era totalmente proprietaria, con conseguente costituzione di condomìni ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, restando tuttavia proprietaria di alcune unità rimaste invendute. Negli atti di compravendita, la Fondazione ha assunto espressamente l'impegno ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare a propria cura e spese, in totale autonomia gestionale.
Da qui i due quesiti:
- La Fondazione, in qualità di condomino intestatario delle fatture e, dopo avere sostenuto integralmente le relative spese, può usufruire del bonus facciate per intero, anche in assenza di delibera assembleare e sulla base dell'impegno assunto negli atti di compravendita?
- È possibile provvedere autonomamente e direttamente, al posto dell'amministratore del condominio, agli adempimenti connessi alla fruizione dell'agevolazione fiscale?
Ecco le risposte del Fisco.
Bonus Facciate: alcune precisazioni
Dopo aver ricordato i punti salienti del Bonus Facciate, ossia:
- detrazione del 90% sulle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 senza un limite massimo di importo,
- interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, che soddisfano i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- agevolazione utilizzabile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Bonus Facciate: necessaria l’unanimità condominio
L’Agenzia delle Entrate ha quindi fatto riferimento alla Circolare 34/E, specificando che i contribuenti che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti, tra l'altro, a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Nel caso in esame, pur mancando una delibera assembleare, la Fondazione, può fruire del bonus facciate perché l’accordo con i condòmini contenuto nell’atto di compravendita equivale a una dichiarazione negoziale che garantisce l'unanimità in merito all'esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.
Bonus facciate: chi sostiene la spesa?
In riferimento al secondo quesito, il Fisco richiama la circolare n. 2/E del 2020, che ha chiarito che, per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini "a ciò delegato" o dall'amministratore del condominio. Pertanto, in questo caso l'istante rappresenta il delegato del condominio e, trattandosi di interventi comuni, tutte le fatture andranno intestate al condominio stesso.
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