Bonus facciate: tutto su visto di conformità e asseverazione di congruità

di Gianluca Oreto - 21/04/2022

Nel 2021 il condominio dove abito ha avviato un intervento che accede al bonus facciate e i lavori sono in corso di ultimazione. Parte dei condomini godrà dello sconto in fattura da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e dei professionisti impegnati mentre altra parte intende godere della detrazione in dieci anni in dichiarazione dei redditi. Per queste ultime quote servono visto di conformità e asseverazione di congruità?

La domanda all'esperto risponde

Oggi provo a rispondere a Gianpaolo F. con specifico riferimento agli interventi che accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha previsto un'aliquota del 90% per i lavori avviati e le spese sostenute nel biennio 2020 e 2021, e una del 60% per il 2022, il cosiddetto bonus facciate..

Una domanda che nasce a seguito dei nuovi adempimenti previsti per tutti i bonus edilizi dopo il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con i quali sono stati estesi molti dei meccanismi di controllo già esistenti per il superbonus a tutti gli altri principali bonus edilizi, compreso il bonus facciate.

La normativa di riferimento

Per rispondere correttamente alla domanda occorre, come sempre, mettere in fila la normativa che in questo caso coinvolge:

  • l'art. 119, comma 13-bis e l'art. 121, comma 1-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • l'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Asseverazioni del MiSE 6 agosto 2020;
  • gli artt. 2, comma 1, lettera b), punto viii, 3, comma 2 e l'Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020.

Cosa prevede il Decreto Rilancio

Procedendo per ordine, l'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio stabilisce che i prezzari utilizzati per l'asseverazione di congruità degli interventi di superbonus 110% possano essere utilizzati anche per gli interventi che accedono alle detrazioni di cui:

  • all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 (sismabonus ordinario);
  • all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
  • all'articolo 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), tutti i bonus previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

L'art. 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio estende l'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese a tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative previste nello stesso articolo (sconto in fattura e cessione del credito) con alcune eccezioni per:

  • le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del Testo Unico Edilizia o della normativa regionale;
  • li interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Queste eccezioni non sono applicabili agli interventi che accedono al bonus facciate.

Cosa prevedono i Decreti Asseverazioni e Requisiti tecnici

L'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Asseverazioni del MiSE 6 agosto 2020 prevede per tutti gli interventi che necessitano di asseverazione da parte di ENEA, la verifica della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus.

L'art. 2, comma 1, lettera b), punto viii del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020 stabilisce che questo decreto, tra le altre cose, si applica agli interventi che riguardano, ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (Bonus Facciate), le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

L'art. 3, comma 2 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020 prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi che accedono ai bonus indicati all'art. 2 (tra i quali come detto il bonus facciate) è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all’allegato A, punto 13.

L'Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020 (recentemente modificato dal Decreto MiTE 14 febbraio 2022) stabilisce le modalità per l'asseverazione di congruità delle spese.

Conclusioni

Nel caso oggetto della domanda è possibile trarre le seguenti conclusioni:

  1. i beneficiari godranno di una detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nel 2021 (sia direttamente o con opzioni alternative);
  2. ammesso che l'intervento interessi oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva e che l'edificio sia ubicato in zona A o B, l'asseverazione della congruità delle spese sostenute sarà sempre obbligatoria sia in caso di detrazione diretta che nel caso di utilizzo di una delle opzioni alternative;
  3. il visto di conformità serve sempre in caso di utilizzo delle opzioni alternative ma non per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Considerato che l'art. 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio consente uno sconto in fattura "fino all'importo massimo pari al corrispettivo dei lavori" e fatto salvo il diritto del singolo condomino di utilizzare la detrazione direttamente, nel modello di comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873) si dovranno indicare:

  • all'interno del Quadro C per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto;
  • all'interno del Quadro D, il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

Comunicazioni che, come detto, non interessano la parte di credito fiscale utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi.

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