Bonus infissi 2024: ultimo anno per l’aliquota potenziata
di Redazione tecnica - 17/01/2024
Il 2023 si è chiuso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 che, tra le altre cose, ha escluso la sostituzione degli infissi dal bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Bonus infissi 2024: la normativa vigente
Dall’1 gennaio 2024, dunque, non si potrà più utilizzare il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso nel 2022 e 2023 anche per la sostituzione degli infissi purché nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Restano ancora due possibilità fiscali per sostituire gli infissi offerte:
- dall’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e dall’art 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus)
- dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa).
Nel primo caso, la normativa prevede una detrazione fiscale del 50% utilizzabile sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi. Nel secondo caso, invece, è prevista una detrazione fiscale strutturale (senza scadenza) del 36% che l’art. 16 del citato D.L. n. 63/2013 ha potenziato al 50% sulle spese sostenute sempre fino al 31 dicembre 2024.
In questo approfondimento proveremo a definire le caratteristiche tecniche e fiscali di questi incentivi.
Bonus infissi: la normativa per l’ecobonus
L’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 dispone:
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Oltre a questa disposizione occorre ricordare:
l’art. 1, comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 secondo la quale “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
l’art. 14, commi 1 e 2.1 del D.L. n. 63/2013 per cui:
comma 1 - Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
comma 2.1, primo periodo - La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
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