Bonus Mobili 2023: le indicazioni nella Circolare del Fisco
di Redazione tecnica - 28/06/2023
Nella super Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2023, n. 17/E, che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, etrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022, un'intera sezione è dedicata al Bonus Mobili, ovvero all'agevolazione per spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare a immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
Bonus Mobili 2023: le indicazioni del Fisco
Nel dettaglio, la circolare fornisce tutte le indicazioni sulle agevolazioni previste dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR (recupero del patrimonio edilizio), c.d. "Bonus Mobili", relative a:
- Aspetti generali
- Condizioni per usufruire della detrazione
- Tipologie di beni agevolabili
- Limiti di detraibilità
- Modalità di pagamento
- Documentazione da controllare e conservare
- Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici
Aspetti generali
Introdotto con l'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, il Bonus Mobili consiste in una detrazione riservata ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio..
La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, successivamente, prorogata dall’art. 1, comma 37, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Tale norma ha previsto l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10mila euro (nei prossimi anni scenderà a 8mila) e inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, adeguandosi alla nuova etichetta energetica UE.
Per le spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021. La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Bonus Mobili: condizioni per usufruire della detrazione
La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).
Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano:
- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3 del TUE sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto, il Bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus nonché del Superbonus.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE;
- gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Ecobonus, quali l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.
Il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate. Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Tipologie di beni agevolabili
L’agevolazione, spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica. Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e per l’anno 2022 è calcolata su un importo massimo di 10mila euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2022, si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa delle eventuali spese già sostenute nell’anno 2021 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2021 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2020 che non sono continuati nel 2021. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.
Modalità di pagamento
Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante:
- bonifici bancari o postali;
- carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
- finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
- nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
- nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria
Bonus Mobili: documentazione da controllare e conservare
Per fruire del Bonus Mobili è necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, in cui siano specificate natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici
Infine, il Fisco ricorda che l’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso la piattaforma ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, fermo restando che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
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