Bonus mobili: no a spese arredi per un immobile diverso da quello ristrutturato
di Redazione tecnica - 18/12/2023
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre a godere del c.d. “Bonus Casa”, sono strettamente collegati a un'altra agevolazione fiscale, al momento confermata fino al 31 dicembre 2024: il Bonus Mobili, che permette di godere di a detrazione del 50% delle spese sostenute per l'arredo dello stesso immobile oggetto dei lavori fino al massimale consentito dall'anno di imposta.
Si tratta di una correlazione imprescindibile, che se non viene dimostrata porta alla decadenza dell'agevolazione fiscale e al pagamento di maggiori imposte, come è successo a un contribuente.
Vediamo il perché, analizzando le caratteristiche del Bonus Mobili e le condizioni per il suo utilizzo.
Detrazioni per arredi ed elettrodomestici: il Bonus Mobili
Previsto all'art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013, il Bonus Mobili prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.
L'aliquota del 50% è calcolata su un limite di spesa massimo pari a:
- 10mila euro per l'anno 2022 (detrazione massima 5mila euro);
- 8mila euro per il 2023 (detrazione massima 4mila euro);
- 5mila per il 2024 (detrazione massima 2.500 euro).
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.
Bonus mobili: quando spetta e come dimostrarlo
Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).
Ai fini della detrazione è necessario conservare:
- la documentazione attestante i lavori sull'immobile e riportanti la data inizio lavori;
- la documentazione attestante l’effettivo pagamento degli arredi (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti e recanti i dati identificativi dell’acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia una riconducibilità al titolare della carta di credito o debito, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati
- Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;
Infine, condizione imprescindibile per l’uso del Bonus Mobili è che gli interventi di ristrutturazione abbiano avuto inizio al massimo entro l’anno precedente a quello in cui sostengono le spese.
Decadenza bonus mobili: l'ordinanza della Corte di Cassazione
Ed è proprio la mancata sussistenza dei presupposti per usufruire del Bonus Mobili che il Fisco ha riscontrato nel caso di un contribuente, a cui l'Agenzia delle Entrate ha inviato un avviso di liquidazione per il pagamento di maggiori imposte relative a detrazioni per spese di ristrutturazione e spese di arredo.
Una richiesta confermata sia nei due gradi della giustizia
tributaria e, da ultimo dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza
del 27 ottobre 2023, n. 29852.
Tra i motivi con cui gli ermellini hanno confermato l'avviso di
liquidazione, l’errata interpretazione dell’art. 16, comma 2 del
d.l. n. 63/2013 e dell’art. 16 bis del TUIR: secondo il ricorrente,
la spettanza della detrazione per le spese di recupero del
patrimonio edilizio avrebbe comportato necessariamente la
riconoscibilità del diritto alla detrazione per il c.d. “bonus
mobili”.
In realtà non è così: i giudici di piazza Cavour hanno infatti sottolineato che il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla detrazione, ovvero che gli arredi fossero destinati all'immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, determinando così la decadenza dell'agevolazione.
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