Bonus ristrutturazione 50% ed Ecobonus 65%: quale detrazione per la sostituzione degli infissi?
di Donatella Salamita - 14/11/2022
È detraibile il costo sostenuto per la sostituzione degli infissi fruendo dell’agevolazione “Ecobonus 65%” anche nei casi in cui trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia il titolo abilitativo ai fini della fruizione del “Bonus Ristrutturazione 50%"? Rispondiamo al quesito con un’altra domanda “Gli infissi da sostituire sono collocati in ambienti riscaldati?”, laddove il riscontro è positivo il contribuente potrà scegliere se utilizzare l’Ecobonus al 65% o il Bonus Casa al 50%, indipendentemente dal titolo abilitativo edilizio.
In entrambi i casi sono sempre ammesse le opzioni alternative alla detrazione, quali la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura come regolamentate dall’art.121 del decreto Legge 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”.
Dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio
Presentato il titolo edilizio che legittima la realizzazione dei lavori va rilevato, indipendentemente se trattasi di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, un Permesso di Costruire o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, ognuno di essi attenga aspetti, condizioni ed obblighi di cui alla Disciplina urbanistico – edilizia, d.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., ed in presenza di vincoli l’ottenimento dei cosiddetti “Atti di Assenso” preliminarmente alla data di inizio lavori.
Ogni titolo edilizio dispone l’avente titolo sull’immobile apponga determinate dichiarazioni, confermate ed asseverate dal tecnico abilitato, quest’ultimo in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, riguardanti, molto brevemente:
- il rispetto dello strumento urbanistico approvato;
- del Regolamento Edilizio vigente;
- della normativa sismica;
- della normativa sul rendimento energetico;
- della normativa igienico – sanitaria.
E’, però, lo stesso Testo Unico per l’Edilizia a regolamentare al Capo III “Disposizioni fiscali” la specifica materia delle agevolazioni fiscali, con l’art. 49 “Disposizioni fiscali” viene sancito che nelle circostanze in cui si realizzino interventi abusivi, totalmente o parzialmente, non è fruibile alcun beneficio fiscale. Nel caso specifico trattasi di violazioni delle altezze, dei distacchi dai confini, della volumetria e delle superficie coperta eccedenti, per ogni singola unità immobiliare il 2% delle quote progettuali. Spetta al Comune segnalare l’inosservanza all’Amministrazione finanziaria ai fini del recupero delle somme indebitamente fruite e, quindi, della decadenza dell’agevolazione.
Il contribuente potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali ma spetta egli o il professionista incaricato tenere conto della tipologia del cespite interessato dai lavori, ad esempio se effettuate opere di manutenzione ordinaria su parti comuni queste saranno agevolabili, se le stesse interessano le proprietà private, diversamente, non saranno agevolate.
Un ulteriore punto di osservazione va posto anche agli interventi Superbonus 110% per i quali, escludendo i casi riguardanti demolizione e ricostruzione, il legislatore ha varato l’obbligo alla presentazione di un nuovo e diverso atto abilitativo le opere, la ormai nota “Cila Superbonus” in mancanza o in difetto della quale decadono i benefici fiscali.
Dal punto di vista fiscale
Per la più concreta individuazione del bonus edilizio del quale avvalersi è necessario conoscere la normativa e le discriminanti che, rispettivamente, ammettono e/o escludono dall’agevolazione, nello specifico:
- decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii., relativamente al Superbonus 110%, art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”;
- decreto Legge 63/2013 convertito con modifiche dalla L.90/2013 e ss. mm. ed ii., art.14 “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”, art. 16 “Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili”;
- Testo Unico per le Imposte sui Redditi, T.U.I.R., approvato con d.P.R. 917/1986 e ss. mm. ed ii., art.16 – bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, art.16-ter le “Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”;
- Legge 160/2019, art.1, commi da 219 a 224, e ss.mm. ed ii., Bonus Facciate, tra l’altro non costituente intervento né trainante e né trainato dal Superbonus 110%, eccetto i casi di cui al comma 220 se assimilati agli interventi di riqualificazione energetica.
In materia di Cessione del Credito e Sconto in fattura
- decreto Legge 34/2020, convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss. mm. ed ii., art.121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” ed art. 122 – bis “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”.
Le differenti tipologie di agevolazione si valutano in relazione alle opere da realizzare deducendone aliquote fruibili e procedure da adottare.
A tal fine è fondamentale saper distinguere due termini quali il “cumulo” e la “sovrapposizione” delle detrazioni fiscali, già oggetto di un nostro articolo.
In particolare si parla di cumulo nei casi in cui si utilizzino più agevolazioni contestualmente, ad esempio il Bonus ristrutturazione al 50% e l’Ecobonus al 65%, che, attraverso contabilità separate, ammette fruire dei bonus edilizi entro i tetti massimi di spesa specificatamente disposti dalla normativa.
La cumulabilità delle detrazioni massimizza la fruizione delle stesse in quanto si sfruttano diverse aliquote.
Parliamo di sovrapposizione, a differenza del cumulo, in quelle circostanze nelle quali non potranno essere fruiti più bonus edilizi, ad esempio se realizzato l’isolamento termico dell’involucro edilizio ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio, aliquota 110%, non potranno essere associati né le opere di riqualificazione energetica di cui all’art.14 del decreto Legge 63/2013, né il Bonus Facciate di cui all’art.1 comma 220, in quanto tutti e tre attengono interventi incidenti dal punto di vista termico.
Il contribuente dovrà, quindi, scegliere la detrazione più convenevole se non quella effettivamente applicabile.
Tornando al quesito posto dal lettore
È ammesso l’utilizzo congiunto tra Bonus ristrutturazione ed Ecobonus trattandosi di due differenti tipologie di interventi, ciò senza nulla comportare nella presentazione del titolo abilitativo edilizio, con un occhio di riguardo, laddove depositata anche la Relazione ex Legge 10 ai suoi contenuti affinché, se necessario, vengano aggiornati con l’inserimento dei nuovi elementi e se diversi da quelli, in fase progettuale, previsti.
In ultimo una precisazione di esempio riguarda il Bonus ristrutturazione ed il Sismabonus questi non potranno essere fruiti contestualmente se le opere interessano un edificio unifamiliare, in quanto il massimale è unico e la detrazione scelta annulla l’altra, posto che l’immobile è privo di parti comuni. Per gli edifici plurifamiliari è possibile optare per il Sismabonus sulle citate parti comuni ed il Bonus Ristrutturazioni sulle singole unità immobiliari e viceversa.
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