Bonus ristrutturazione: il Fisco sui soggetti beneficiari

di Redazione tecnica - 18/11/2024

È possibile portare in detrazione le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia (c.d. "Bonus Casa”) su un immobile concesso in comodato a terzi?

Si tratta dell’interessante quesito posto a Fisco Oggi da un contribuente, in procinto di ristrutturare un immobile concesso in comodato d’uso a un altro soggetto.

Bonus Casa: le detrazioni spettanti su un immobile in comodato

Il c.d. "Bonus Casa" prevede una detrazione IRPEF del 36%, su un massimale di spesa di 48mila euro, utilizzabile in dieci rate annuali di uguale importo. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96mila euro il plafond di spesa. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi, l’ultimo dei quali la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ne ha fissato il termine al 31 dicembre 2024.

Dal 1° gennaio 2025, se si confermeranno le previsioni del ddl di Bilancio, queste condizioni verranno mantenute solo per le prime case. Per tutti gli altri immobili, si tornerà al 36%.

Gli interventi agevolabili

Questi gli interventi agevolabili, elencati al comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR:

  • a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. 
  • i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, purché possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia possono essere richieste da:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • inquilini o comodatari;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • conviventi di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

La normativa quindi riconosce anche ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo 16-bis del Tuir,.

Attenzione però: condizione fondamentale è che al momento del sostenimento della spesa sussistano lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.

Ne deriva che la risposta al quesito è negativa: dato che i lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione, ma è dato in comodato d’uso, la detrazione non potrà essere riconosciuta al proprietario o all’eventuale coniuge convivente che lo ha a carico. Diversamente le spese potrebbero essere portate in detrazione se sostenute dal comodatario.



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