Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: a chi spetta?

di Redazione tecnica - 15/05/2024

A chi spettano le detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)? Se spettano anche al detentore dell'immobile, lo stesso può accedere anche al bonus mobili di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013?

Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: nuova risposta del Fisco

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la nuova risposta 13 maggio 2024, n. 102 che riprende parecchi concetti già espressi nella sue guide alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ed. ottobre 2022) e al bonus mobili (ed. gennaio 2023).

La risposta arriva a seguito di istanza in cui viene chiesto un chiarimento in merito all’utilizzo dei due bonus edilizi da parte di un contribuente non proprietario dell’unità immobiliare da ristrutturare e arredare.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente detiene l’immobile come alloggio gratuito a seguito di determina. Su questo alloggio dichiara di aver effettuato nel 2023 alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR) previamente autorizzati dalla proprietà.

Come anticipato, l’istante chiede chiarimenti in ordine all’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie e al bonus mobili di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63.

Bonus ristrutturazioni edilizie: gli interventi

Preliminarmente, il Fisco ha ricordato che per accedere al bonus ristrutturazioni nel caso di interventi su parti private di edifici residenziali e loro pertinenze, è necessario che l’intervento sia di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;

di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione del 36% da applicare alle spese ammissibili con un limite di spesa pari a 48.000 euro. Aliquota fiscale e limite di spesa sono stati, però, modificati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Fino alla fine dell’anno in corso, il bonus ristrutturazioni edilizie è, infatti, utilizzabile con aliquota del 50% e limite di spese pari a 96.000 euro.

Bonus mobili 2023: aliquota e limite di spesa

Ciò premesso, così come previsto all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis del Tuir, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l'anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: a chi spetta

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Inoltre, la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Mentre il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Il fisco ha, infine, precisato in diverse risposte ad istanze di interpello (risposte n. 114 del 16 febbraio 2021, n. 515 del 27 luglio 2021 e n. 610 del 17 settembre 2021) rese in riferimento al Superbonus, che tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo  purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

La risposta all’interpello

Nel caso oggetto dell’interpello, l'atto di assegnazione dell'alloggio costituisce titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.



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