Con il Decreto-sostegni-bis torna il bonus sanificazione

di Redazione tecnica - 16/06/2021

Previsto dall’articolo 32 rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, un credito d’imposta del 30%, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, in favore degli operatori economici, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Così come previsto al comma 4 dello steso articolo 32, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definirà le modalità attuative della norma, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Soggetti beneficiari

Destinatari della misura agevolativa, così come disposto al comma 1)  sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, decreto-legge 30/04/2019, n. 34 convertito dalla legge 28/06/2019, n. 58); vi rientrano, pertanto, anche i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi (ad esempio, bed and breakfast e case vacanze).

Codice identificativo

In verità la rchiesta del Codice identificativo non potrà essere esaudita in quanto i codici identificativi previsti, appunto dal citato comma 4, avrebbero dovuto essere predisposti, così come previst dall’ultimo periodo del comma 4 con con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa; con il citato decreto avrebbero dovuto essere stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni contenute. Tal deceto nn è stato mai predisposto ed ota che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato spacchettato in due separati con il Ministero della cultura ed il Mnistero del Turismo, occorrerà decidere chi dei due lo dovrà predisporre non soltanto per il bonus sanificazione ma, soprattutto per rendere operatico il più volte citato articolo 13-quater

Spese ammissibili

Al comma 2 delo stesso articolo 32 è precisato che sono comprese nel perimetro di applicazione della disposizione, cioè tra i costi ammissibili al credito d’imposta, le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali
  • l’acquisto di detergenti e disinfettanti
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione. 

Entità e caratteristiche del bonus

Come disposto al comma 1, il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi su indicati.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenute (quindi, per i “contribuenti solari”, nella dichiarazione presentata nel 2022 per l’anno d’imposta 2021). In alternativa, può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 471/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000).
Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir).
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del tetto di risorse messe a disposizione (200 milioni di euro).

Il precedente del 2020

Una misura analoga, finalizzata a incentivare la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ha già operato nel 2020, introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 125, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con modalità attuative definite dal Provvedimento 10 luglio 2020. In quell’occasione era stato previsto un credito d’imposta, sempre nel limite di 60mila euro per beneficiario, in misura pari al 60% delle spese sostenute. Tuttavia, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei crediti indicati nelle comunicazioni di accesso all’agevolazione e del limite di spesa stanziato, il bonus effettivamente spettante è stato inizialmente ridimensionato al 15,6423% di quanto richiesto (provvedimento 11 settembre 2020), percentuale poi innalzata al 47,1617% a seguito di un sostanzioso incremento delle risorse disponibili (provvedimento 16 dicembre 2020).



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