Bonus Verde: proroghe e interventi ammessi

di Redazione tecnica - 06/04/2022

Arriva la primavera e i lavori in terrazza e in giardino aumentano, insieme alle temperature. Niente paura però: nel caso di interventi di sistemazione a verde, si può continuare a usufruire del cosiddetto Bonus verde, prorogato fino al 2024 con l’art. 1, comma 38 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Ne è tornata a parlare anche Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiarito alcuni dubbi su quali interventi sono ammessi all'agevolazione e come utilizzarla.

Che cos'è il Bonus Verde

Introdotto con l’art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), il Bonus Verde prevede una detrazione del 36%, su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di sistemazione a verde.

Come chiarito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, questo significa che per ciascuna unità immobiliare la detrazione massima è di 1.800 euro (36 per cento di  5.000 euro) e che il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Bonus Verde è utilizzabile a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito o debito). Nel documento di spesa va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

Interventi ammessi al Bonus Verde

Sono ammissibili alla detrazione le spese sostenute per i seguenti interventi:

  • a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

​Come ha appunto sottolineato il Fisco, anche le spese per la progettazione e la manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi indicati possono essere portate in detrazione.

Inoltre, la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

La detrazione non spetta invece nel caso di spese relative a:

  • manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • lavori in economia; questa circostanza non esclude però la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Casi particolari

La detrazione spettante per il Bonus Verde è ridotta del 50% quando:

  • gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente ad attività commerciali e professionali;
  • se sull’edificio oggetto dell’intervento si usufruisce di agevolazioni previste per immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Infine, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.



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