Cambio di destinazione d’uso: gli effetti del Salva Casa sulle procedure sanzionatorie in corso
di Gianluca Oreto - 18/09/2024
Dalla pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), arrivano sempre più spesso domande della serie: “adesso posso sanare?” oppure “posso richiedere un riesame della pratica?”. Domande assolutamente lecite da parte di chi evidentemente si basa sui titoli dei giornali generalisti (spesso votati allo scoop e non alla reale e puntuale informazione) e che non conosce la normativa edilizia.
Cambio di destinazione d’uso: ius superveniens
Ha risposto, parzialmente, a queste domande una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 7486 del 9 settembre 2024) che ci consente di approfondire il tema del cambio di destinazione d’uso alla luce delle modifiche apportate all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e sul quale risulta opportuno un distinguo tra gli effetti penali e civili che può avere la pubblicazione di una nuova norma (ius superveniens).
Occorre ricordare che nel nostro ordinamento vige il principio di irretroattività delle leggi. I rapporti giuridici regolati da una norma non possono essere modificati dalla pubblicazione di una nuova (a meno che non sia espressamente previsto ma senza toccare i rapporti già definiti e consolidati). Lo prevede:
- l’art. 25, comma 2, della Costituzione italiana dispone “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
- l’art. 11 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Preleggi) dispone “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Dal punto di vista civile, però, una legge ordinaria potrebbe derogare al principio ed avere effetti retroattivi anche sui procedimenti in corso.
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