Cambio di destinazione d’uso: il titolo edilizio dopo il Salva Casa
di Redazione tecnica - 06/12/2024
Una delle innovazioni certamente più utili inserite nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), riguarda certamente il cambio di destinazione d’uso.
Il cambio di destinazione d’uso: l’annosa questione del titolo edilizio
Un tema che nel corso degli anni ha ricevuto parecchi interventi da parte della giustizia amministrativa, soprattutto con riferimento al titolo edilizio necessario che, prima del Salva Casa, poteva spaziare dalla CILA al permesso di costruire.
Tra cambi d’uso verticali e orizzontali, con o senza opere, zone omogenee, il rischio è sempre stato quello di sottovalutare un eventuale cambio d’uso con tutte le conseguenze che ne derivano.
Tra le altre cose, sempre prima del Salva Casa, l’art. 10, comma 2, del Testo Unico Edilizia disponeva solo che “Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività”.
Dopo le modifiche apportate dal Salva Casa, relativamente al cambio di destinazione d’uso occorre considerare l’art. 1 del D.L. n. 69/2024 ed in particolare:
- la lettera b-ter) che aggiunge in premessa al citato comma 2, art. 10 le seguenti parole “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,";
- la lettera c) che con i numeri 01), 1) e 2) modifica copiosamente l’art. 23 del Testo Unico Edilizia.
Con queste due modifiche, da una parte viene semplificato il cambio d’uso verticale e orizzontale, dall’altra si chiarisce definitivamente l’annosa questione legata al titolo edilizio necessario.
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