Cappotto termico e prestazioni isolanti: occhio ai materiali utilizzati

di Redazione tecnica - 18/11/2022

È decisamente interessante il recente studio condotto dal DIME – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti – dell’Università di Genova in relazione alle prestazioni di termoisolamento ottenute attraverso l’uso di diversi materiali per la realizzazione del cappotto termico, tra gli interventi trainanti le detrazioni Superbonus 110%.

Cappotto termico e materiali utilizzati: la ricerca del DIME

La ricerca, commissionata dalla Fondazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria per la Cultura e dall’Ordine degli Ingegneri della Liguria illustra i risultati della sperimentazione condotta presso i laboratori del Dime su sezioni di prova, riscaldate al loro interno e soggette ad assegnate differenze di temperatura rispetto ad un ambiente esterno climatizzato e termostatato.

Le misure di flusso termico disperso hanno consentito di quantificare le prestazioni dell’involucro della sezione di prova, rappresentante in scala un ambiente di un edificio, in condizioni di riferimento:

  • senza l’applicazione di un rivestimento esterno applicato alla struttura portante;
  • con l’applicazione di uno strato di materiale isolante costituito da polistirene espanso (PE);
  • con l’applicazione di un rasante termico (RAS).

Mentre risultati di trasmittanza molto simili si sono avuti senza nessuna applicazione e nel caso in cui si è applicato il rasante termico, prestazioni più elevate si sono ottenute con l’utilizzo di isolante termico in polistirene. In particolare, le prestazioni termiche sono risultate di gran lunga migliori rispetto alle sezioni di prova REF e RAS (diminuzione della trasmittanza, rispettivamente, pari al 69.8% e 65.7%), nonostante siano stati applicati soli 40mm di isolante alla sezione di prova.

Secondo il DIME, il rasante utilizzato non possiede alcuna caratteristica che possa connotarlo come isolante termico atto al soddisfacimento dei requisiti termici delle pareti di involucro degli edifici in tutte quelle applicazioni reali dove si persegua la riduzione dei consumi energetici, il risparmio economico negli edifici, la riduzione delle emissioni serra nel comparto della climatizzazione degli edifici, si richiedano gli incentivi economici previsti dallo Stato e dalle Regioni per l’efficientamento energetico degli edifici.

Prestazioni energetiche e detrazioni fiscali

Si tratta di una conclusione importante, con conseguente invito ai professionisti da parte dell’Ordine a valutare con attenzione, nella scelta progettuale, i materiali da utilizzare per l’isolamento termico, tenendo conto che dalle loro prestazioni dipendono la regolarità dell'intervento e la riduzione dell’energia consumata per la climatizzazione e quindi, la possibilità di accedere o meno alle detrazioni fiscali.

Sul punto, l’Ordine ricorda che “Se si intende accedere al super ecobonus ex art. 119, D.L. 34/2020, è necessario che un professionista abilitato asseveri che dall'intervento consegua un miglioramento di almeno due classi energetiche, tramite la redazione dell'attestato prima e dopo l'intervento, e che le spese sostenute siano congrue rispetto ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile, come disposto al punto 13.1, lettera a) dell'allegato A al D.M. 6.8.2020".

Ed è proprio in riferimento ai valori del prezzario che l’Ordine invita ulteriormente a fare attenzione: a fronte di un costo a mq di 67,06 € per la lana di roccia, di 87,84 €/mq per il polistirene espanso, ben 129,61 €/mq sono da computare per l’uso di miscele prodotta con nanotecnologica con microsfere ceramiche a granulometria variabile che, come attestato dal DIME, non garantiscono un aumento significativo delle prestazioni termiche in isolamento e della riduzione delle dispersioni dell’involucro.

Il rischio connesso alle asseverazioni

Un prodotto che se, da una parte viene incentivato come alternativo al sistema a pannelli perché utilizzabile nel caso di edifici caratterizzati da modanature architettoniche e cornici in rilievo che ornano le facciate, dall’altro rischia di mettere i professionisti in posizioni piuttosto scomode, se non si può attestare alcun efficientamento energetico.

Sul punto l’Ordine ricorda quanto disposto dal comma 13-bis.1 nell'art. 119 del D.L. 34/2020 (in vigore dal 29.3.2022), ossia che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata."

Non sottovalutare mai quindi i materiali da utilizzare, proprio considerando che possono verificarsi casi in cui il risparmio energetico previsto a progetto, non trovi poi conferma reale nell'opera finita.



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