Caro bollette e Decreto Aiuti bis: niente prezzi congelati per i contratti in scadenza

di Redazione tecnica - 30/12/2022

Il “congelamento” dei prezzi dell’energia previsto dall’art. 3 del d.l. n. 115/2022 (Decreto Aiuti Bis) non è applicabile a tutti i tipi di contratti. La norma si riferisce infatti allo ius variandi del venditore relativamente ai contratti di fornitura in essere, ossia alla possibilità dell’operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto. Ciò significa che essa non è applicabile ai contratti a tempo determinato o a contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023, trattandosi in questo caso di un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti.

Caro bollette e congelamento prezzi: l'applicazione del Decreto Aiuti-Bis

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5986/2022, ha accolto in parte il ricorso presentato da un operatore contro il “congelamento” dei prezzi disposto su tutte le tipologie di contratti da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e confermato dall’ordinanza cautelare del TAR. Secondo l’AGCM, le nuove condizioni di fornitura proposte avrebbero configurato una modifica unilaterale, con la compressione irrimediabile dei diritti contrattuali dei consumatori.

L'operatore, ha invece sottolineato l'errata interpretazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Aiuti bis: in particolare, sarebbero esclusi dall’ambito applicativo della disposizione i meri aggiornamenti di prezzo, successivi alla scadenza stabilita contrattualmente, che possono essere introdotti in applicazione delle condizioni generali esistenti e non ne comportano la modifica unilaterale. Inoltre, il ricorrente avrebbe fatto presente che senza l’aggiornamento dei prezzi e, sotto i costi attuali di approvvigionamento, si sarebbe configurato un danno emergente di entità straordinaria, legato agli acquisti e relativi costi di gas e energia elettrica già effettuati.

L'ordinanza del Consiglio di Stato

Sulla questione il Consiglio di Stato ha quindi a ricordato che:

  •  l’art. 3 del D.L. n. 115/2022 nella sua formulazione letterale si riferisce allo ius variandi del venditore relativamente ai contratti di fornitura in essere, ossia alla possibilità dell’operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto;
  • successivamente all’emanazione e conversione in legge del D.L.n. 115/2022 è stato emanato il Regolamento UE 2022/1854 del Consiglio del 06 ottobre 2022, il quale prevede all’art. 13 che “in deroga alle norme dell'Unione in materia, quando gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri possono fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: …(…) b) non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori; c) i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo; d)…(..)”;
  • lo stesso Regolamento prevede che gli eventuali prezzi regolati al dettaglio, in considerazione delle circostanze eccezionali nelle quali gli Stati si trovano ad operare, possono essere inferiori ai costi, ma che in tal caso i fornitori debbano essere “equamente compensati per i costi sostenuti per rifornire a prezzi regolati” e che “il costo imputabile ai prezzi regolati inferiori ai costi dovrebbe essere finanziato dalle entrate provenienti dall’applicazione del tetto sui ricavi di mercato”.

Secondo il Consiglio di Stato per l’operatore esiste un pregiudizio grave ed irreparabile qualora sia privato della possibilità di adeguare i prezzi dei contratti scaduti e rimanga costretto a continuare a vendere largamente sottocosto con riferimento ai prezzi di approvvigionamento esistenti al momento della formulazione della parte economica del contratto di fornitura, motivo per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione prospettica dell’impatto della misura e della sua sostenibilità per i fornitori di energia.

Inoltre l’art. 3 del dl n. 115 del 2022, menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale, se non a condizione di una inammissibile interpretazione estensiva della disposizione nazionale limitativa della libertà di mercato a situazioni non espressamente previste.

Di conseguenza, secondo Palazzo Spada, qualora si tratti di contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023, dato che non possono essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del D.L.115/2022, essi possono usufruire del “congelamento” dello ius variandi disposto dal decreto c.d. Aiuti bis.

Diversamente, per i contratti con scadenza entro il 30 aprile 2023 si possono applicare le modifiche dei prezzi previste dall’operatore.

 



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