Caro materiali e appalti pubblici: aggiornati i prezzari

di Redazione tecnica - 19/05/2022

Il caro materiali è uno dei problemi che affliggono i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici, sul quale il Governo è intervenuto nel D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”). Quanto già previsto nella bozza del decreto è diventato adesso ufficiale con l’art. 26, che ha fornito disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori proprio rispetto al notevole aumento dei prezzi che le imprese si sono trovate ad affrontare.

Aggiornamento prezzari regionali, l'ok arriva con il Decreto Aiuti

La norma ha in particolare disposto che entro il 31 luglio 2022 i prezzari regionali vengano aggiornati, applicando nel frattempo in automatico un incremento del 20% dei prezzari in uso. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari verranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Entrando nel dettaglio, la disposizione si applica per lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori oppure annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022; qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto, verrà emesso entro trenta giorni un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cesseranno di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti nell’anno 2022 una variazione inferiore ovvero superiore alla percentuale, le stazioni appaltanti procederanno al conguaglio degli importi in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.

Accesso alle risorse

In caso di insufficienza delle risorse le Stazioni appaltanti possono presentare:

  • a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNC e dal PNRR o per investimenti con Commissari straordinari, istanza di accesso al Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (DL “Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a) istanza di accesso a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate dal comma 5, lettera b) , dello stesso art. 26 del D.L. 50/2022, nonché dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo 23, comma 2, lettera b) , del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

Le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate:

  • entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata:

  • di 1 miliardo di euro per l’anno 2022;
  • di 500 miioni di euro per l’anno 2023.

Le risorse per il 2022 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, entro il 31 gennaio 2023.

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 -septies , comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata:

  • di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022;
  • di 550 milioni di euro per l’anno 2023.

In caso di insufficienza delle risorse nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», con una dotazione pari a:

  • 1,5 miliardi di euro per l’anno 2022,
  • 1,7 miliardi di euro per l’anno 2023,
  • 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
  • 1,3 miliardi per l’anno 2026.

Al Fondo possono accedere gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà emanato un provvedimento che fisserà le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse .

Accordi quadro: prezzari di riferimento

Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici già aggiudicati, oppure efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari aggiornati, applicando in automatico l'incremento del 20% fino all’avvenuto aggiornamento.

Le stesse disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A.



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