Caro materiali e compensazione prezzi, il MIMS assegna i Fondi del I semestre 2021

di Redazione tecnica - 19/09/2022

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, n. 216, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9 giugno 2022, n. 377, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo, relativo al primo semestre 2021, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione” e il relativo Decreto di rettifica, datato invece 9 agosto 2022.

Istanze di compensazione per caro materiali: il MIMS assegna le risorse

In particolare, con il Decreto del 9 giugno 2022, n. 377 in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art. 1 -septies , comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 per un importo pari a 42 milioni di euro, come indicato nell’allegato 1 parte integrante del decreto, che contiene anche l’elenco dei beneficiari.

Ai soggetti indicati verrà erogato dal MIMS un anticipo del 50% dell’importo complessivo ammissibile.

La rettifica al Decreto

A rettifica del Decreto del 9 giugno 2022, il Ministero ha pubblicato il Decreto del 9 agosto 2022, aggiornando i dati relativi al numero complessivo delle stazioni appaltanti richiedenti l’accesso al Fondo, all’importo richiesto e all’importo ammesso a compensazione e la conseguente tabella di ripartizione allegata al  provvedimento. Su 471 richieste di stazioni appaltanti, relative a 813 istanze di imprese, sono state ammesse 446 stazioni appaltanti per un importo complessivo di 42.549.562 €, così ripartiti:

CATEGORIA

STAZIONI APPALTANTI RICHIEDENTI

AMMONTARE RICHIESTE

Piccola impresa

n. 130

euro 3.844.511,96

Media impresa

n. 209

euro 10.763.187,56

Grande impresa

n. 107

euro 27.941.862,49

 

Di conseguenza, è stato sostituito anche l’Allegato 1 al Decreto.



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