CCNL e principio di equivalenza: il TAR conferma l’obbligo di verifica
di Redazione tecnica - 13/03/2025

Quale contratto collettivo (CCNL) deve essere applicato nei contratti pubblici? E cosa succede quando un operatore economico sceglie di applicarne uno diverso da quello previsto nella legge di gara?
Domande interessanti e tema delicato sul quale:
- si sono già espressi l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e il Consiglio di Stato;
- è arrivata un’importante modifica al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) da parte del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) che, oltre a rivedere i contenuti dell’art. 11, ha inserito il nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi).
CCNL e principio di equivalenza: nuove conferme dal TAR Lombardia
Nuove risposte alle domande sono attivate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 296 del 31 gennaio 2025, che ha confermato due aspetti fondamentali:
- la stazione appaltante è obbligata a verificare la dichiarazione di equivalenza tra CCNL presentata dall’operatore economico;
- in presenza di errori nel calcolo del costo della manodopera negli atti di gara, è necessario attivare la verifica di anomalia dell’offerta per valutare l’effettiva sostenibilità dell’importo indicato dall’aggiudicatario.
Nel caso di specie, tra i motivi di ricorso, viene contestata:
- l’incongruità del costo della manodopera indicato dalla controinteressata;
- l’omessa attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia relativo al CCNL scelto che, secondo il ricorrente, mancherebbe del requisito di equivalenza con il contratto indicato dalla stazione appaltante.
© Riproduzione riservata
- Tag: