Cedolare secca: le sanzioni in caso di risoluzione del contratto

di Redazione tecnica - 28/02/2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), sono cambiate alcune regole relative agli adempimenti dei contratti di locazione stipulati con l’opzione della cedolare secca. In particolare, non è più prevista alcuna sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione anticipata del contratto.

Risoluzione contratto con cedolare secca: il Fisco sulle sanzioni 

La conferma arriva anche da Fisco Oggi, in risposta a una contribuente che ha chiesto chiarimenti sulle possibili sanzioni per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto.

Ricordiamo che con l’adesione al regime di cedolare secca i proprietari di immobili dati in locazione ad uso abitativo possono pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, eliminando al contempo l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

Possono usufruire di questo regime solo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali di godimento su immobili affittati a uso abitativo. Non è applicabile alle società o agli affitti di immobili commerciali, con alcune eccezioni temporanee introdotte dalla normativa.

Queste le caratteristiche principali del regime di cedolare secca:

  • aliquote agevolate al 21% per i contratti di locazione a canone libero e al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa o nei comuni colpiti da calamità naturali;
  • nessuna rivalutazione Istat sul canone di locazione, che non può essere aggiornato in base all'inflazione, nemmeno se previsto nel contratto;
  • non sono dovute le imposte di bollo e di registro sul contratto;
  • opzione volontaria: il locatore può scegliere se aderire alla cedolare secca al momento della registrazione del contratto o in fase di proroga.

Si tratta di un regime vantaggioso perché permette di usufruire di una tassazione più bassa rispetto all’aliquota IRPEF progressiva senza alcuna imposta aggiuntive sul contratto; di contro, non permette di dedurre spese sostenute per l’immobile e di aggiornare il canone di locazione.

Mancata comunicazione: niente sanzioni 

Tornando al quesito della contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 3-bis del Decreto Crescita, che ha eliminato l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 3, del d.Lgs. n. 23/2011.

Prima di questa modifica, era obbligatorio comunicare al Fisco la proroga o la risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca, pena l’applicazione di una sanzione fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non superava i trenta giorni.

Se l’obbligo di comunicazione di risoluzione non sussiste più per la cedolare secca, il versamento dell’imposta rimane per il regime ordinario di tassazione, prevedendo sia la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che il pagamento di un’imposta fissa di 67 euro.

 



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