Cessione crediti edilizi: deroga al sequestro preventivo e compensazione F24
di Redazione tecnica - 10/03/2023
La conversione in legge del D.L. n. 11/2023 (c.c. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”) non avrà un iter semplice e poco combattuto. Lo dimostra il corposo fascicolo di emendamenti depositato in VI commissione Finanze alla Camera: oltre 300 proposte di modifiche a fronte di un provvedimento composto attualmente solo da 3 articoli.
Modifiche al Decreto Cessioni: le proposte
Ricordiamo che attualmente il D.L. n. 11/2023 prevede:
- il divieto di acquisto di crediti da parte degli Enti locali;
- la limitazione della responsabilità solidale e l'elenco dei documenti necessari per eliminarla;
- lo stop al meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- le eccezioni per continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- l'abrogazione (senza eccezioni o transitori) delle opzioni alternative alla detrazione diretta che erano presenti negli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013.
Tra le proposte di modifica al provvedimento, assumono particolare rilievo quelle che fanno riferimento ai crediti già maturati e attualmente “incagliati” e quelle relative al sequestro preventivo dei crediti.
Decreto cessioni: lo sblocco dei crediti tramite compensazione con gli F24
Uno degli emendamenti più interessanti tra quelli proposti, attiene alla possibilità per istituti bancari e Poste Italiane di compensare le somme relative agli F24 della clientela con crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con bonus edilizi, non ancora ceduti da imprese e contribuenti. A tutela dei contratti in corso, il meccanismo di compensazione indicato sarebbe previsto anche per i crediti d'imposta relativi agli interventi già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni.
Si tratta della formulazione, all’interno di un disegno di legge, delle soluzioni già più volte segnalate da ANCE (anche in una recente audizione) e da ABI al Governo e al Parlamento.
Sequestro preventivo dei crediti: le deroghe
Tra le proposte di modifica al D.L. n. 11/2023 spicca l’emendamento che prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo e il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, venga escluso in ogni caso per i cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione dei crediti. Si tratta di una deroga esplicita all'articolo 321 del codice di procedura penale, che attribuisce l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, sono oggetto delle opzioni previste.
Si tratta di una proposta che, se approvata, potrebbe “smuovere le acque” nel mercato dei crediti. La cd. “quinta cessione” a favore dei soggetti correntisti non consumatori si è infatti rivelata un flop proprio a causa del sequestro preventivo dei crediti fiscali, vera e propria spada di Damocle avallata dalle ormai note 5 sentenze della Corte di Cassazione dello scorso ottobre. Secondo gli ermellini, i commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), non introducono affatto una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen..
Senza la certezza, nonostante la propria buonafede, di non incorrere in una situazione simile, molti potenziali cessionari si sono guardati bene da operare in tal senso. Una deroga esplicita potrebbe sicuramente aprire nuovi orizzonti sui crediti già maturati.
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