Cessione crediti prodotti energetici: il provvedimento del Fisco
di Redazione tecnica - 02/07/2022
Con il provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Cessione crediti per acquisto prodotti energetici: il provvedimento AdE
In particolare, il provvedimento contiene l’approvazione del modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per comunicare telematicamente all’Agenzia le prime cessioni dei crediti e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità delle successive cessioni.
Le disposizioni si applicano ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022, di cui all’articolo 15 del D.L. n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), convertito, con modificazioni dalla legge n. 25/2022 e successive modificazioni;
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 convertito, con modificazioni dalla legge n. 34/2022 e s.m.i.
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022, di cui all’articolo 15.1 del D.L. n. 4/2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 17/2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 e successive modificazioni;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 21/2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022, di cui all’articolo 18 del D.L. n. 21/2022.
Utilizzo dei crediti di imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
- in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022;
- in alternativa, tramite cessione a soggetti
terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- sui crediti è stato rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, dunque in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
Le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate.
In proposito il provvedimento, prevede che:
- considerata la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal legislatore (31 dicembre 2022) e del termine di cinque giorni lavorativi, a disposizione dell’Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, le comunicazioni dovranno avvenire entro il 21 dicembre 2022;
- visto che il legislatore ha previsto che i crediti siano cedibili “solo per intero” e che le cessioni siano tracciabili, l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.
I controlli sui crediti
Nel provvedimento viene specificato appunto che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del D.L. n. 34/2020 “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.
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