Cessione del credito: proroga comunicazioni
di Redazione tecnica - 21/04/2022
C’è ancora qualche giorno di tempo per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito (o di sconto sul corrispettivo) per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici: il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter), ha infatti spostato di oltre un mese l’usuale scadenza fissata dal Fisco per il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Comunicazione cessione del credito: termini prorogati
L’art. 10-quater del decreto Sostegni Ter, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, ha infatti previsto che per le spese effettuate nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, relative a interventi eseguiti sulle unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del 3 febbraio 2022.
Come ricorda il Fisco, la Comunicazione deve essere inviata:
- - entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- - entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Vediamo i requisiti e le modalità di accesso all’opzione.
Con il provvedimento del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il provvedimento ricorda che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. “Decreto Rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
Inoltre nel caso di cessione del credito, l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
Requisiti per l’esercizio dell’opzione
Per potere esercitare l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario della detrazione deve richiedere:
- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa, esclusivamente per via telematica, a ENEA;
- b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata e accompagnata dalla corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- c) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis;
- d) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità e l’asseverazione tecnica per la riduzione del rischio sismico non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto e all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
Il contributo sotto forma di sconto e il credito d’imposta sono pari alla detrazione spettante e non possono in ogni caso essere superiori al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
L’importo è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
Cessione del credito: alcune precisazioni
Ricordiamo che il meccanismo della cessione del credito è stato oggetto di numerose revisioni da parte del legislatore che ne ha limitato l’utilizzo. In particolare, l'art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di cessione del credito oltre la prima. Il Decreto Frodi (n. 13/2022) ha, invece, abrogato l'art. 28, comma 1 (lasciando in vigore il comma 2) e previsto nuove modifiche tra le quali la possibilità di due ulteriori cessioni qualificate oltre la prima; cessioni tutte da utilizzare solo all'interno di un circuito di acquirenti certificati.
Con la conversione in legge dei due provvedimenti, “confluiti” nella legge n. 25 del 28 marzo 2022, il quadro normativo risponde a questa scansione:
Evento |
Tipo |
Ulteriori cessioni |
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
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Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” |
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Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
Le limitazioni hanno comportato un ingolfamento del sistema, perché le banche hanno un plafond stabilito di risorse per i crediti, con la conseguenza che imprese e fornitori non trovano “sfogo” per vendere i crediti maturati. Proprio per questo, è al vaglio una nuova ipotesi di quarta cessione del credito.
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