Cessione del credito e sconto in fattura: invio comunicazioni entro oggi
di Redazione tecnica - 05/04/2023
Scadono oggi i termini per rimediare a un’eventuale comunicazione errata o incompleta, inviata comunque entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, relativa all’utilizzo dell’opzione alternativa alla detrazione diretta per le spese sostenute nel 2022 o in relazione alle rate residue per quelle sostenute nel 2020 oppure nel 2021.
Cessione del credito e sconto in fattura: entro oggi l'invio delle comunicazioni corrette
Si tratta di una possibilità che riguarda esclusivamente comunicazioni inviate entro la scadenza prevista per legge ma che sono state scartate e nel frattempo è stata corrette, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2022, n. 202205, che il Fisco ha pubblicato a integrazione di quello del 3 febbraio 2022, con il quale si disciplina l’utilizzo delle opzioni. In particolare, è stato corretto il par. 4.7, il quale nella nuova versione dispone che "La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui al punto 4.1, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data".
La procedura dovrebbe essere sempre la stessa: essa prevede la trasmissione della comunicazione corretta, purché non vengano modificati il codice fiscale del beneficiario e l’anno di sostenimento delle spese. Successivamente, entro il 10 aprile dovrebbe avvenire il trasferimento del credito in piattaforma in capo al cessionario.
Comunicazioni opzioni entro il 5 aprile 2023: le eccezioni
Attenzione però ad alcune eccezioni alla scadenza del 5 aprile 2023: non vi rientrano infatti le comunicazioni sospese dal Fisco e sulle quali ci siano verifiche in corso, né quelle che rientreranno nella remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
In particolare, la remissione in bonis, come disposto nella circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, si applica a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista (pari a 250 euro).
Ricordiamo infine che il nuovo art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023, inserito dalla VI Commissione Finanze della Camera in sede di conversione in legge del decreto, ha previsto che la remissione in bonis vale solo se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
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