Cessione del credito e sconto in fattura: ok alla comunicazione spese 2025

di Redazione tecnica - 03/03/2025

È stato pubblicato l’aggiornamento del software stand-alone per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi e al Superbonus per le spese sostenute nel 2025.

L’applicazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, consente di gestire in maniera semplice e sicura la trasmissione telematica delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, per chi ancora può utilizzarle.

Una volta inviata la comunicazione, il Fisco invierà la ricevuta di accettazione o di scarto entro 5 giorni.

Comunicazione opzioni alternative: aggiornato il software

L’invio della comunicazione è obbligatorio per tutti i soggetti che intendono avvalersi delle cd “opzioni alternative” alle detrazioni dirette, da inviare esclusivamente in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese detraibili.

Quest'anno il termine per le spese 2024 sarà il 17 marzo 2025, dato che il 16 marzo cade di domenica.

Chi deve presentare la comunicazione?

Secondo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto Rilancio, possono presentare la comunicazione per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari:

  • i beneficiari della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.

Nel caso invece di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici del Fisco:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, sempre direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Niente remissione in bonis

Infine, l'Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 39/2024 (c.d. “Decrero Superbonus”) non è più possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni relative alle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito.

 



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