Cessione del Credito: importanti chiarimenti dal MEF
di Redazione tecnica - 26/11/2022
La questione del blocco dei crediti fiscali continua a tenere banco e, dopo le recenti dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha definito i crediti fiscali, visti come “una possibilità” e non come un “diritto”, c’è stata una levata di scudi sulla necessità di provvedere a una modifica strutturale del meccanismo. I cassetti fiscali sono pieni, imprese, professionisti e cittadini sono in una posizione delicata e più che mai è necessaria una soluzione che lo stesso titolare del dicastero ha detto “essere allo studio”.
Cessione del credito: l'interrogazione al MEF
Da qui è nata l’interrogazione degli onorevoli Rubano e Mazzetti in Commissione VI Finanze, che hanno chiesto specificatamente quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare “per rimuovere gli ostacoli che limitano le cessioni dei crediti fiscali già consolidati, relativi ai bonus edilizi, ad esempio, semplificando ulteriormente le quarte cessioni delle banche o consentendo a queste di frazionare le somme da cedere, in relazione alle capacità d'acquisto del cessionario, o avviando un 'interlocuzione con le società controllate o partecipate dallo Stato, quali Poste o CdP, per I’acquisizione dei crediti fiscali che oggi non trovano sbocco".
Un quesito che nasce dai dati forniti da CNA che attestano un blocco della circolazione dei crediti edilizi pari a circa il 15% del totale, e dalla richiesta di ABI e ANCE al Governo per la realizzazione di di una misura di carattere straordinario volta a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, favorendo le quarte cessioni, fermo restando che la soluzione di aumentare le annualità di fruizione del beneficio aiuta ma non risolve i problemi di liquidità immediati delle imprese.
Cessione del credito, quali soluzioni possibili?
Sulla questione, il MEF ha ricordato che l'attuale disciplina della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia di cui all'art. 121 del D.L n. 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024, spese gli interventi edilizi agevolati elencati comma possono optare, in luogo dell’utiIizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sena facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle due ulteriori cessioni consentite a favore di c.d. soggetti abilitati.
Inoltre il MEF ha ricordato che in riferimento alla "quarta cessione", l'articolo 14, comma I , lettera b), del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) ha previsto che banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D. Lgs. n. 385 del 1993, possano effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1 , lett. a) del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Ricorda il Ministero che la ratio degli interventi legislativi che si sono succeduti con riguardo alla disciplina della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia è stata dettata dall'esigenza di contemperare il contrasto degli abusi e dei comportamenti fraudolenti.
Le modifiche alla cessione nel Decreto Aiuti Quater
Nell'ottica di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto Rilancio, il Governo ha ampliato il possibile utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta:
- derogando, per gli interventi Superbonus, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto — in base alla quale «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione»;
- stabilendo che «i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, invece che nelle 4 o 5 originariamente previste.
Il divieto di cessione parziale
In riferimento alla rimozione del divieto di cessione parziale dei crediti per cessioni successive alla prima, secondo il MEF vanificherebbe di fatto, il presidio della tracciabilità dei crediti d'imposta.
Sul punto, ricorda quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, ossia che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione
Ciò significa che:
- le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per I'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
- le altre rate (sempre per I'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato)
- le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Proprio per questo motivo al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all' Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).
Acquisizione dei crediti: la disponibilità di Poste Italiane
Infine, sulla proposta di acquisizione dei crediti da parte di società controllate o partecipate dallo Stato (ad esempio, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti), il Ministero ha ribadito il ruolo di primo piano di Poste Italiane, che ha avviato sin da subito l'attività di acquisto dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi già ai tempi dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Nel contesto attuale, Poste Italiane si rende pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto per trovare una soluzione equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti che porti alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti fiscali.
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