Cessione volontaria e verbale di amichevole accordo
di Corrado Brancati - 28/03/2022
Che cos'è la cessione volontaria?
La cessione volontaria è l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, alternativo al decreto di esproprio, mediante il quale viene trasferita la proprietà del bene espropriato.
In sostanza quando il proprietario ha accettato l’indennità provvisoria di espropriazione o quando comunque il proprietario e l’ente espropriante hanno trovato un accordo sull’indennità di espropriazione, in alternativa all’emissione di un decreto di esproprio può essere stipulato un atto notarile che trasferisce la proprietà del bene.
Cessione e compravendita
La cessione volontaria anche se stipulata con un atto notarile, non è una compravendita ma un contratto ad oggetto pubblico avente le medesime conseguenze di un decreto di esproprio. Proprio in quanto atto a rilevanza pubblica, la cessione volontaria non si può risolvere neppure in caso di inadempienze dell’ente espropriante (ad esempio il mancato pagamento dell’indennità)
Cessione volontaria e verbale di amichevole accordo
La cessione volontaria differisce da quello che nella prassi viene chiamato “verbale di amichevole accordo”. La cessione volontaria infatti, come visto, è un atto notarile che trasferisce la proprietà del bene. Il verbale di amichevole accordo viceversa è un atto preliminare in cui le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordano sull’importo dell’indennità di espropriazione.
Il verbale di accordo, tuttavia non determina il trasferimento della proprietà e quindi deve essere poi formalizzato o con l’emissione di un decreto di esproprio che lo recepisca o con la stipula di una cessione bonaria.
Ciò significa che, in mancanza di stipulazione di una cessione bonaria o di emissione di un decreto di esproprio nei termini di legge, il verbale di amichevole accordo perde effetto e l’espropriazione diventa illegittima.
L’irrevocabilità e omnicomprensività della cessione bonaria e del verbale di amichevole accordo
La cessione bonaria, come già il verbale di amichevole accordo, sono atti irrevocabili per il proprietario che pertanto non avrà diritti di ripensamento.
Non solo. L’indennità accettata in questi atti deve essere intesa come omnicomprensiva e quindi non potranno successivamente essere avanzate ulteriori pretese da parte del proprietario espropriato.
Contrariamente esiste sempre un diritto di ripensamento da parte della pubblica amministrazione che, anche dopo la stipula di un verbale di amichevole accordo.
Cessione bonaria e maggiorazioni
La cessione bonaria è regolata dall’art. 45 dpr 327/2001. La norma prevedeva una serie di maggiorazioni in caso di accettazione dell’indennità provvisoria e quindi di stipula di un verbale di amichevole accordo o di una cessione bonaria. Va tuttavia evidenziato che tali cessioni sono ritenute dalla giurisprudenza non più applicabili a seguito delle modifiche introdotte dalle sentenze della Corte Costituzione del 2007 e 2011 che, modificando il sistema della determinazione dell’indennità di espropriazione, hanno comportato che l’indennità di esproprio corrisponda sempre al valore di mercato del bene.
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