Chiusura veranda in Sicilia: normativa e caso pratico
di Donatella Salamita, Gianluca Oreto - 17/01/2025
La chiusura delle verande in Sicilia è regolamentata da una normativa complessa che si intreccia tra leggi regionali e disposizioni nazionali. Questo approfondimento mira a chiarire i principali aspetti normativi e a fornire un caso pratico per meglio comprendere le applicazioni reali.
Verande in Sicilia: la normativa edilizia
La Regione Sicilia, a statuto speciale, ha recepito il Testo Unico dell'Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) con la L.R. n. 16/2016, modificata nel tempo per adeguarsi a leggi nazionali. L’ultima è arrivata con la Legge regionale n. 27/2024 che ha recepito in Sicilia “anche” le disposizioni del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024.
In Sicilia gioca un ruolo cruciale l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 (attualmente in vigore), che introduce una disciplina specifica e in deroga per alcune tipologie di interventi edilizi riguardanti (appunto) anche le verande.
In particolare, il comma 1 del citato art. 20 prevede una deroga espressa che consente la realizzazione senza titolo edilizio la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a 50 mq e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
Il comma 2 prescrive che contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare presenti al SUE una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento di 50 euro/mq di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
Ai sensi del successivo comma 3, tali disposizioni derogatorie si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con “strutture precarie” (in tal caso è richiesto il pagamento di 25 euro/mq di superficie chiusa.
A questo punto arriva uno dei commi più importanti. Al comma 4 si definisce il concetto di:
- struttura precaria, come quella realizzata in modo tale da essere suscettibile di facile rimozione;
- veranda, tutte le chiusure o strutture precarie, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
Il comma 5 dispone che tali disposizioni si applicano anche per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate (una sorta di sanatoria). Al comma 6 viene confermato che il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle suddette disposizioni:
- non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta;
- né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
Il comma 7 è dedicato alla regolarizzazione di edifici commerciali/produttivi e, infine, il comma 8 al recupero abitativo mediante frazionamento.
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