CILAS entro il 25 novembre 2022 e richieste di integrazioni da parte della P.A.
di Andrea Di Leo - 19/01/2023
Vorrei un chiarimento sulla formalità legale della cilas per condominio minimo. Il tecnico ha presentato la cilas asseverata entro il 25 novembre ed il Comune chiede integrazioni da effettuare entro 30 giorni a partire dal 21 dicembre.2022. Può il Comune imporre questa scadenza?
L'esperto risponde: il quadro normativo
La questione sottoposta necessita una previa ricostruzione del quadro normativo, sia in positivo (cosa dice la Legge) sia in negativo (quali vuoti disciplinari abbiamo).
La disciplina della CILA trova il suo inquadramento generale nel DPR 380/2001, all’art. 6-bis.
Quanto ai “controlli” – ossia un aspetto a carattere “procedimentale” - la norma statale prevede (co. 4, lett. b) che “le regioni a statuto ordinario (…) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco”
Per il resto, la norma non reca alcuna specifica disciplina procedimentale.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla norma speciale sulla CILAS: infatti, l’art. 119, co. 13-ter della L. 77/2020 e s.m.i. non disciplina espressamente la fattispecie in esame. La disposizione in parola, infatti, si limita ad individuare il contenuto ed i requisiti della CILAS.
I controlli sulla CILA/CILAS
Una prima conclusione è quindi possibile: la normativa su CILA/CILAS non esclude la possibilità che la P.A. richieda al privato integrazioni documentali.
D’altronde, laddove la norma statale “accenna” all’effettuazione dei controlli, ciò non può escludere che ciò avvenga tramite richiesta di integrazioni documentali.
A ciò si aggiunga che, come è noto, in assenza di regole specifiche sul procedimento dettate dal DPR 380/2001 (oltre che, per la CILAS, dalla L. 77/2020 e s.m.i.) la disciplina di riferimento va ricercata nella legge generale sul procedimento amministrativo, ossia nella L. 241/90, norma alla quale, peraltro, lo stesso Testo Unico dell’Edilizia rinvia ampiamente in diverse disposizioni procedimentali.
E, in base a tale disciplina, la P.A., in corso di procedimento, è legittimata a richiedere al privato integrazioni documentali (così il principio generale ex art. 2, co. 7, L. 241/90).
Tale principio è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale, in ogni procedimento edilizio, “l’amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava sull’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini. E’ questo una delle principali applicazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Dall’obbligo di rendere conoscibili ai cittadini gli adempimenti necessari per ottenere i provvedimenti e le prestazioni di competenza dell’amministrazione, al soccorso istruttorio, all’obbligo di acquisire d’ufficio i documenti in possesso dell’amministrazione, fino al divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, si desume che grava sull’amministrazione un preciso obbligo di assistenza ai privati nello svolgimento della loro attività amministrativa, in quanto l’amministrazione è il soggetto che professionalmente conosce e produce le norme di azione che si applicano anche ai terzi e quindi deve mettere a disposizione tale conoscenza” (tra le tante decisioni in tal senso, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30.7.2020, n. 1470).
Ci si deve interrogare allora se esistano ragioni per escludere che tali principi generali possano operare con riferimento alla CILA (e la CILAS) i quali, in senso stretto, non costituiscono un titolo edilizio (tanto da escludere, in senso stretto, un “titolo edilizio”, il che è ben espresso dalla giurisprudenza in tema di “annullamento della CILAS”). La risposta, secondo chi scrive, è negativa, nel senso che ogni attività “regolata” e che preveda trasmissione di “attestazioni” alla P.A. (a prescindere dalla circostanza che da ciò derivi una fattispecie provvedimentale in senso stretto, come nel caso del permesso di costruire, ovvero una ipotesi meramente comunicativa, come il caso di CILA-CILAS) determina il conseguente potere della medesima Amministrazione di svolgere verifiche e, se del caso, intervenire tramite richieste di integrazioni/soccorso istruttorio.
Conclusioni
In conclusione – ed al netto dei principi ormai consolidati in tema “inibizione” della CILA/CILAS – nulla impedisce alla P.A. l’esercizio del potere di richiedere integrazioni documentali (e ciò, ovviamente, con l’assegnazione di un congruo e ragionevole termine), potere il cui esercizio, anzi, la giurisprudenza ha in taluni casi ritenuto anche doveroso in presenza di ipotetiche carenze progettuali (così TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10.10.2022, n. 2627, segnalata in questo articolo e peraltro relativa proprio ad una CILAS).
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