CILAS, il TAR conferma la dichiarazione di inefficacia
di Redazione tecnica - 12/06/2024
L’ormai “celebre” comma 13-ter, art. 119, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre a disciplinare la procedura amministrativa da utilizzare per gli interventi di superbonus che non prevedono la demoricostruzione dell’edificio, definisce puntualmente le cause di decadenza dal beneficio fiscale.
Superbonus, cause di decadenza e CILAS
Nel dettaglio, per avviare un cantiere di superbonus che non prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio è necessaria la presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la “CILAS”) sulla quale nulla va indicato sullo stato legittimo dell’immobile.
Il citato comma 13-ter, inoltre, prevede una puntuale, anche se inutile, deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, com’è noto, non consente la fruizione di detrazioni fiscali su immobili privi dello stato legittimo. Risulta una deroga inutile perché, benché nella CILAS non sia necessario indicare la l’attestazione di conformità edilizia e urbanistica, è ormai principio consolidato che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) avviato su un immobile privo dello stato legittimo comporta una ripresa dell’illecito.
Ma non è solo questo il motivo. La presentazione di una CILA (ordinaria o per il superbonus) su un immobile comporta la sua dichiarazione di inefficacia da parte della pubblica amministrazione che, a cascata, comporta un danno irreparabile per l’interessato che rientrerà tra una delle cause di decadenza del superbonus.
L’ultimo periodo del citato comma 13-ter, infatti, prevede che la decadenza del superbonus opera in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell'attestazione del titolo che ha legittimato l’immobile;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni dei rispetto dei requisiti minimi previsti per questa detrazione fiscale.
Oltretutto, il successivo comma 13-quater, art. 119, del Decreto Rilancio dispone che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.
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