CILAS o titolo in variante: via libera al Superbonus 110% e alla cessione del credito
di Redazione tecnica - 05/04/2023
Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma con l'approvazione definitiva della Camera (172 voti favorevoli, 114 voti contrari e 1 astenuto) e considerati i tempi come al solito ristretti (scadenza 17 aprile 2023), possono considerarsi effettive anche se non ancora operative le ultime disposizioni inserite all'interno della legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni).
Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
Tra queste assume particolare rilievo il nuovo art. 2-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati) che consente le varianti agli interventi sottoposti a CILAS o altro titolo edilizio senza che ci siano effetti negativi sull'aliquota o sull'utilizzo del meccanismo di cessione del credito.
Andiamo con ordine. Con il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 e successivamente modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), è stata prevista una rimodulazione del superbonus dal 110% al 90% a partire dalle spese sostenute nel 2023. Tale rimodulazione, però, non si applica:
- ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi entro il 18 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 31 dicembre 2022;
- ai condomini che avevano deliberato l'esecuzione degli interventi in data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e avessero presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
- agli edifici unifamiliari con CILAS presentata entro il 25 novembre 2022;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza di acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.
Il Decreto Legge n. 11/2023, in attesa di conversione, ha previsto il blocco dell'utilizzo del meccanismo di cessione del credito a partire dal 17 febbraio, fatta esclusione per una serie di interventi per i quali si rimanda alla lettura dell'articolo "Superbonus e bonus edilizi: confermati gli interventi esclusi dal blocco della cessione".
Via libera alle varianti
In un nostro approfondimento del 21 marzo scorso ci eravamo posti il problema dei lavori aggiuntivi e della varianti alla CILAS o al titolo edilizio originario che avrebbero necessitato:
- di variante alla CILAS o nuovo titolo edilizio;
- di nuova delibera assembleare di approvazione della suddetta variante.
Il nuovo art. 2-bis introdotto nel Decreto Legge n. 11/2023 prevede che le eccezioni per l'utilizzo dell'aliquota al 110% e del meccanismo delle opzioni alternative sono confermate anche nel caso di presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio.
Relativamente agli interventi sulle parti comuni dei condomini, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
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