Clausole revisione prezzi: nuovo parere dal Mims

di Redazione tecnica - 23/05/2022

L’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi dei materiali spetta alle Stazioni Appaltanti a determinate condizioni, anche temporali. Le misure previste dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter), convertito con legge n. 25/2022, scattano infatti dalla data in vigore del decreto, con tutte le conseguenze del caso per eventuali avvisi o lettere di invio precedenti.

Clausole revisione prezzi: inserimento obbligatorio

La questione, di grande attualità - considerato che caro materiali e compensazione dei prezzi sono temi “caldi” nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici - è stata affrontata dal MIMS con il parere n. 1253 del 28 marzo 2022, reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In particolare, nel quesito è stato richiamato sinteticamente quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2023, in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi (o l’invio degli inviti) siano stati pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Cosa succede nel caso in cui per un appalto di lavori la cui lettera d'invito sia stata inviata prima di questa data e non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto? È possibile avvalersi della clausola di revisione prezzi oppure no?

Sul punto, il MIMS è stato chiaro: in questo caso, non è possibile applicare quanto previsto dall’art. 29, che si riferisce esclusivamente a “procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi ed avvisi di scelta del contraente siano pubblicati successivamente” all’entrata in vigore del decreto e quindi al 27 gennaio 2022.

Alternative possibili

Dato che la norma non è applicabile, spiega il MIMS è comunuqe possibile ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) se specificato dalla SA nei documenti di gara iniziali. L’articolo in fatti prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi (…).



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