Codice Appalti: cosa cambia con il Decreto Cultura?

di Redazione tecnica - 27/02/2025

Non c’è pace per il Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) che, dopo il maquillage applicato con il Correttivo di cui al d.Lgs. n. 209/2024, dopo avere scansato le possibili modifiche proposte con alcuni emendamenti - poi stralciati - nel ddl di conversione del Milleproroghe 2025, adesso porta una piccola novità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il Decreto Cultura è legge: le modifiche al Codice Appalti

Con l’entrata in vigore della legge 21 febbraio 2025, n. 16, di conversione del D.L. n. 201/2024 (c.d. "Decreto Cultura”) è stata infatti prevista una modifica all’articolo 63, comma 4, primo periodo, del d.Lgs. n. 36/2023, aggiungendo le Soprintendenze regionali nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di diritto.

Questo quindi il nuovo testo del comma 4:

4. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione . In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata”.

Qualificazione SA: quando è prevista

Ricordiamo che la qualificazione delle stazioni appaltanti è un istituto introdotto proprio con il d.Lgs n. 36/2023, disciplinato dagli artt. 62 e 63 e dall’Allegato II.4 e che regola la possibilità di indire procedure di affidamento sulla base degli importi di gara e dell’esperienza che caratterizza la SA.

In particolare, la qualificazione, articolata poi in diversi livelli (L3-L2-L1 e SF3-SF2-SF1), è necessaria per gli affidamenti di:

  • contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro;
  • servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

L’iscrizione all’elenco avviene tramite presentazione di istanza ad ANAC.

Elenco SA qualificate: soggetti iscritti di diritto

L’art. 63, al comma 4, dispone che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della domanda, in quanto iscritti di diritto nell'Elenco, i seguenti soggetti:

  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
  • Consip S.p.a;
  • Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
  • Difesa servizi S.p.A.;
  • Agenzia del demanio;
  • Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014;
  • Sport e salute S.p.a.

Adesso, con il comma 1 dell’art. 7 della legge n. 16/2025, all’elenco dei soggetti automaticamente qualificati si aggiungono appunto “le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione”.



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