Codice dei contratti 2023: digitalizzazione e qualificazione

di Gianluca Oreto - 27/04/2023

Una delle principali novità contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti 2023), che al momento sta animando il dibattito degli operatori, riguarda la codificazione dei principi che si è deciso di inserire nella prima parte del nuovo testo normativo.

I principi del nuovo Codice dei contratti

Una scelta in netta controtendenza rispetto alla Parte I del D.Lgs. n. 50/2016 che, pur essendo titolata "Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni", riservava molto più spazio alla "definizioni" senza fornire al disegno codicistico quei valori giuridici necessari a tutti gli operatori (pubblici e privati) per orientarsi nelle tante (e ovvie aggiungerei) casistiche. Ma la voglia di codificare ogni aspetto della vita quotidiana si è sempre scontrata con una realtà che, per quanto ci si sforzi a modellare su carta, presenta complessità spesso imprevedibili che talvolta dovrebbero solo essere lasciate al coraggio dell'autonomia discrezionale delle stazioni appaltanti.

I nuovi principi, soprattutto quelli contenuti nei primi due articoli del D.Lgs. n. 36/2023, rappresentano dunque una ventata di freschezza che sarà dura da digerire, che necessiterà dell'impegno di tutti e che si dovrà scontrare con la vita quotidiana delle stazioni appaltanti e con le decisioni che presto arriveranno dai tribunali (una prima sentenza è già arrivata).

La digitalizzazione dei contratti

Ma di principi non si parla solo nella parte I del nuovo Codice dei contratti. Una delle sfide più importanti riguarda senza alcun dubbio la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, i cui punti fermi possono essere individuati:

Il tema della digitalizzazione è stato efficacemente esplorato da Gabriele Carlotti, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, all'interno della relazione "I principi nel Codice dei contratti pubblici: la digitalizzazione" in cui si parla delle novità sul tema. Tra queste il Presidente Carlotti ne segnala 3:

  • il medium tecnologico, ovvero lo strumento informatico per affidare e gestire i contratti pubblici e, quindi, per esercitare situazioni giuridiche soggettive quali poteri, interessi legittimi e diritti soggettivi;
  • la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto che comincerà a produrre i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2024;
  • l'urgenza nell'implementazione di tutta la disciplina sulla digitalizzazione, definita un vero "big bang".

Digitalizzazione e qualificazione

Come ammesso nella parte finale della relazione del Presidente Carlotti, pur riconoscendo l'importanza strategica dei principi della fiducia e del risultato, la riforma attuata con il nuovo Codice dei contratti, e gli obiettivi con esso perseguiti, potranno essere effettivamente realizzati soltanto a condizione di vincere due scommesse:

  • la completa implementazione dell’e-procurement;
  • l’effettiva qualificazione e, conseguentemente, la consistente riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

Secondo il Presidente Carlotti "Sono questi i due tavoli sui quali si giocherà il successo o l’insuccesso della riforma. La digitalizzazione dei contratti pubblici comporterà, quindi, in tempi molto ravvicinati, un profondo cambiamento, dapprima delle stazioni appaltanti e, in seguito, di tutta l’amministrazione italiana".

"La digitalizzazione dei contratti pubblici - continua Carlotti - non si ridurrà a un mero passaggio dalla carta al bit, ma richiederà anche una reingegnerizzazione dei processi e una riorganizzazione amministrativa".

Un obiettivo ambizioso che postula e impone un articolato processo di transizione digitale che va incontro a tre criticità:

  • una profonda riorganizzazione (e riduzione) delle stazioni appaltanti;
  • la riqualificazione e il turn over delle risorse umane;
  • l’entrata in vigore e l’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione (che segna anche l’inizio dell’operatività dei suoi principi).

"L’aspirazione a una completa digitalizzazione, pretesa dal PNRR - ammette Carlotti - si scontra, invero, con la realtà, ben nota, fatta di molte stazioni appaltanti assolutamente impreparate per il salto tecnologico imposto dalla realizzazione dell’e-procurement nazionale. Di tale situazione e delle difficoltà relative il Legislatore delegato si è dimostrato pienamente consapevole, avendo dettato nell’art. 225, per la digitalizzazione, una disciplina transitoria che, sotto molti aspetti, si discosta dall’art. 229. Quest’ultima disposizione differenzia, infatti, la data di entrata in vigore del Codice (il 1° aprile 2023) da quella di acquisizione di efficacia delle sue previsioni (il 1° luglio 2023), in tal modo sostanzialmente rispettando le scadenze stabilite dal PNRR. L’art. 225, invece, per la digitalizzazione prevede un percorso con tempistiche più diluite. Difatti, in estrema sintesi si è stabilito che alcune disposizioni (gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6) acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Proprio per questo in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi alcune norme del d.lgs. n. 50/2016.

"Al di là delle legittime perplessità - conclude Carlotti - è giunto ormai il tempo che l’Italia affronti con determinazione la sfida della transizione digitale dell’amministrazione pubblica: è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere".



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