Codice dei Contratti: qual è il ruolo della progettazione?
di Gianluca Oreto - 21/07/2023
Tra alcune regole emergenziali che con il nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 sono diventate a regime e la Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, la domanda nasce spontanea: che ruolo avrà la progettazione nel nuovo disegno del legislatore sugli appalti pubblici?
La progettazione nel nuovo Codice dei contratti
Con il nuovo Codice Appalti 2023 è stato previsto un nuovo sistema di regole sul quale occorre ancora comprendere se i servizi di architettura e di ingegneria avranno una loro dignità oppure se la tendenza sarà quella di relegarli a mere prestazioni accessorie degli appalti di lavori.
Il nuovo D.Lgs. n. 36/2023, infatti, dispone:
- all'art. 8, comma 2:
- il divieto di prestazioni professionali gratuite, "salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione" (concetto che dovrà essere chiarito immaginiamo dai Tribunali amministrativi);
- l'applicazione del principio dell'equo compenso, praticamente inesistente al momento della pubblicazione del nuovo Codice perché entrato nel nostro ordinamento solo con la Legge n. 49/2023 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05/05/2023 con entrata in vigore il 20/05/2023);
- all'art. 41, comma 1, la riduzione da 3 a 2 dei livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo);
- all'art. 41, comma 15, che l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sia calcolato secondo le modalità di cui all'allegato I.13 (utilizzando il DM 14/06/2016);
- all'art. 44 l'istituzionalizzazione dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato), fatta esclusione solo per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria;
- all'art. 50, comma 1, lettera b), l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- all'art. 108, comma 2, lettera b), l'aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.
La progettazione con la Legge sull'equo compenso
Dall'altra parte, la Legge n. 49/2023 definisce "equo" il compenso che sia:
- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto
- al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai compensi previsti per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Considerato che come prevede l'art. 2, comma 3 della Legge n. 49/2023, i principi dell'equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e che in caso di violazione:
- i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente (art. 5, comma 4);
- gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali;
ci si trova davanti ad un evidente cortocircuito normativo.
Negli affidamenti diretti e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso del professionista dovrà essere calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016? Potranno essere effettuati ribassi? Se la riforma fosse affermativa, i professionisti sono passibili di sanzione?
Le richiesta del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
"L'Equo compenso - i cui principi hanno determinato una svolta nei rapporti tra privati, PA e professionisti - rappresenta sicuramente una conquista sul terreno delle riforme economiche e sociali. I nuovi principi hanno messo in evidenza le contraddizioni del nuovo Codice dei Contratti, da subito denunciati dal CNAPPC, che presenta in molte sue parti elementi di criticità, risultando un arretramento e non certo una innovazione nel sistema di affidamento dei servizi di progettazione. La nostra preoccupazione è che tali contraddizioni rischino di bloccare il sistema dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e pertanto richiedono un pronto ed adeguato intervento di correzione salvaguardando ed introducendo il valore e la qualità del progetto e quindi delle prestazioni, adeguando gli strumenti del Codice ai principi dell'Equo compenso”.
In questa misura si è espresso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
“Ciò consentirebbe - secondo gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - di rilanciare il ruolo del concorso di progettazione e la centralità del progetto rispetto all'offerta economica che non rappresenta in nessun modo la garanzia, sia per la qualità della proposta progettuale, sia per la stessa realizzazione dell'opera. L'offerta economica potrà riguardare lo sconto sulle spese percentuali sul compenso al fine di garantire il rispetto della concorrenza e delle direttive europee”.
“Questa è la posizione - conclude il CNAPPC - che porteremo al confronto con le altre professioni tecniche e nelle sedi politiche ed istituzionali cointeressate al superamento delle criticità. Se il Codice non sarà opportunamente corretto queste criticità rallenteranno l'utilizzo delle risorse del Pnrr e dei Fondi europei con gravi e pesanti ripercussioni sulla ripresa economica del Paese”.
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