Codice dei contratti e Semplificazioni-bis: le modifiche al subappalto
di Redazione tecnica - 03/08/2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PRR) cambiano molte delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
Codice dei contratti: le modifiche post conversione del D.L. n. 77/2021
Entrando nel dettaglio, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) ha previsto una riforma complessiva delle norme sugli appalti pubblici che passa da:
- misure urgenti, già adottate con il Decreto Semplificazioni-bis (a cui probabilmente se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi)
- misure a regime da adottare utilizzando lo strumento della legge delega.
Per quanto riguarda il Semplificazioni-bis, le misure correttive al Codice dei contratti sono state inserite nel Titolo IV e più specificatamente nei seguenti articoli:
- Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 47-bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
- Art. 47-ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
- Art. 47-quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
- Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
- Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
Semplificazioni-bis: le modifiche al subappalto
L'art. 49 del Semplificazioni-bis modifica le norme previste per il subappalto dall'art. 105 del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria fino ad 31 ottobre 2021 e una a regime a partire dall'1 novembre 2021.
In particolare, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Soppresso, inoltre, l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Modificato l'art. 105 nei seguenti commi:
- il comma 1 diventa: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
- il comma 14 diventa: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
Dal 1° novembre 2021, prevista l'entrata in vigore di altre modifiche all'art. 105. In particolare:
- il comma 2 diventa: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [n.d.r. al 50 per cento fino al 31 ottobre 2021] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
- il comma 5 è abrogato;
- il comma 7 diventa: "L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
- il comma 8 diventa: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo" (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
Gli obblighi delle amministrazioni competenti:
- assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del Codice dei contratti;
- adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;
- adottano entro il 29 ottobre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Per garantire la piena operatività e l’implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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