Collaudo opere: determinazione compensi del professionista
di Redazione tecnica - 21/06/2023
In caso di dimissioni di un collaudatore in corso d'opera che abbia già percepito parte dei compensi in acconto, la Stazione Appaltante deve corrispondere la stessa parcella al nuovo collaudatore ed eventualmente provvedere al recupero delle somme già erogate?
Cambio collaudatore in corso d'opera: determinazione dei compensi
Sulla questione ha fornito alcuni chiarimenti il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere del 5 gennaio 2023, n. 1710.
Compensi per collaudo opere: le disposizioni del Codice dei Contratti
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 102, comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016, per effettuare le attività di collaudo, le SA:
- nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo.
- il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.
Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure previste all'articolo 31, comma 8, secondo cui gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui alcodice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
Il nuovo codice, ovvero il d.Lgs n. 36/2023, operativo dal 1° luglio 2023, all'art. 116, comma 4 dispone che:
- per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico;
- per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l’incarico con le modalità previste dal codice.
Inoltre il comma 5 prevede che:
- per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione;
- per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto;
- per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.
Il parere del MIT
In relazione ai compensi da assegnare in caso di subentro di collaudatore esterno, il MIT ha specificato che la stazione appaltante dovrà corrispondere al nuovo collaudatore le somme per le attività che dovrà espletare, decurtate da quelle svolte da precedente professionista incaricato, al quale rimarranno quindi gli acconti già erogati.
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